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Videosorveglianza sul lavoro: quali sono le garanzie obbligatorie

Nel provvedimento n. 234 del 2024, il Garante per la protezione dei dati personali, ha stabilito mancato rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e l’utilizzo delle immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti del dipendenti sono da considerarsi comportamenti datoriali in violazione della normative vigente.

L’autorità garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 234 dell’22 aprile 2024, ha ribadito che l’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy. L’Autorità è intervenuta, a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice. L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’Amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini. Copyright © - Riproduzione riservata

Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 11/04/2024, n. 234

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/23/videosorveglianza-lavoro-garanzie-obbligatorie

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