Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Apprendistato di primo livello: applicazione stagionale

Nella nota n. 795 del 2024, l’INL è intervenuto in materia di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per quanto riguarda lo svolgimento di attività stagionali e la coerenza con il percorso formativo definite nel contratto.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 795 del 2024, ha fornito alcune precisazioni in ordine all’utilizzo del contratto di apprendistato di primo livello ai fini dello svolgimento di attività stagionali. Il datore di lavoro, nel corso del primo contatto con l’istituzione formativa, è chiamato a verificare l’effettiva fattibilità del contratto di apprendistato “attraverso l’accertamento della coerenza tra attività lavorative (figura contrattuale) e titolo di studio (es. qualifica/diploma)”. La regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è rimessa alle Regioni, nel rispetto del principio di “coerenza” tra attività lavorativa e titolo di studio. Apprendistato stagionale Da ciò non deriva automaticamente l’impossibilità di stipulare un contratto di apprendistato stagionale anche in settori diversi da quelli del percorso di istruzione frequentato dai giovani studenti, ai quali va invece data la possibilità di acquisire le competenze organizzative, trasversali, umane e relazionali che possono rappresentare un patrimonio, non solo in relazione agli obiettivi formativi, ma più in generale quale bagaglio esperienziale per il proprio sviluppo professionale. Coerenza del percorso formativo L’utilità dello strumento del contratto di apprendistato è infatti garantita di per sé dalla sottoscrizione, da parte dell’istituzione formativa cui lo studente è iscritto, del protocollo di cui all’art. 43, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2015 “che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro”. Ne deriva che proprio la sottoscrizione del citato protocollo costituisce già una garanzia di coerenza del percorso formativo e di utilità del contratto di apprendistato ai fini dello sviluppo formativo e professionale dello studente. Copyright © - Riproduzione riservata

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota 24/04/2024, n. 795

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/05/08/apprendistato-primo-livello-applicazione-stagionale

altre news

News area Impresa

Dehors: in arrivo la proroga delle concessioni fino al 30 giugno 2027

Leggi di piu
News area Lavoro

Assumere con apprendistato di reinserimento o sgravio per over 50: cosa conviene di più

Leggi di piu
News area Lavoro

Oscillazione del tasso INAIL 2026: notifica e nuove agevolazioni

Leggi di piu
News area Lavoro

Green pass obbligatorio: la check list per imprese e studi professionali

Leggi di piu
News area Lavoro

Apprendistato di primo livello: quando è possibile la trasformazione in apprendistato di alta formazione

Leggi di piu
News dello studio

Lo spesometro diventa light, slitta la scadenza del 28 febbraio 2018

Leggi di piu
News area Lavoro

Flussi d’ingresso per i lavoratori extraUE: domande dal 16 aprile

Leggi di piu
News area Impresa

Norme di comportamento dei collegi sindacali: le nuove indicazioni

Leggi di piu
News area Lavoro

CCNL assicurazioni Ania: verso un contratto unico di settore

Leggi di piu

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble