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In GU l'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2024 la legge 8 aprile 2024, n. 53 che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra. I principi generali enunciati nell’accordo si basano sul rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, che è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale dell’accordo. La legge entra in vigore il 20 aprile 2024.

Entrerà in vigore il 20 aprile 2024 la legge 8 aprile 2024, n. 53, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2024 che provvede alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra. I principi generali enunciati nell’accordo si basano sul rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto e dei diritti umani fondamentali, quali sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dagli altri strumenti internazionali applicabili in materia di diritti umani di cui le parti sono parti contraenti, che è alla base delle politiche interne e internazionali delle parti e costituisce un elemento essenziale dell’accordo. Le parti confermano i loro valori comuni enunciati nella Carta delle Nazioni Unite (Carta dell'ONU) e ribadiscono: - l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a cooperare per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dalla globalizzazione e a contribuire al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio; - l'adesione ai principi del buon governo, allo stato di diritto, compresa l'indipendenza del potere giudiziario, e alla lotta contro la corruzione. Le parti cooperano a norma del presente accordo secondo modalità conformi alle loro rispettive disposizioni legislative, normative e regolamentari interne. Nell'intento di rafforzare le relazioni bilaterali, le parti si impegnano a mantenere un dialogo globale e a promuovere una maggiore cooperazione nei settori di reciproco interesse, puntando in particolare a: a) istituire una cooperazione in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali competenti; b) istituire una cooperazione per la lotta al terrorismo e alla criminalità transnazionale; c) istituire una cooperazione per la lotta contro i più gravi crimini di portata internazionale; d) istituire una cooperazione per la lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, contro la costituzione di scorte illegali di armi leggere e di piccolo calibro e il loro commercio illegale in tutti i suoi aspetti; e) creare le condizioni e promuovere l'espansione e lo sviluppo degli scambi tra le parti con reciproco vantaggio; f) istituire una cooperazione in tutti i settori di reciproco interesse che attengono al commercio e agli investimenti, allo scopo di facilitare i flussi commerciali e di investimento, prevenendo ed eliminando eventuali ostacoli, secondo modalità coerenti e complementari con le iniziative regionali UE-ASEAN presenti e future; g) istituire una cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, anche per quanto riguarda lo stato di diritto e la cooperazione giudiziaria, la protezione dei dati, la migrazione, il traffico e la tratta di esseri umani, la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, il riciclaggio di denaro e gli stupefacenti; h) istituire una cooperazione in tutti gli altri settori di reciproco interesse, in particolare le dogane, la politica macroeconomica e le istituzioni finanziarie, la fiscalità, la politica industriale, le piccole e medie imprese, la società dell’informazione, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti, l'istruzione e la cultura, l'ambiente e le risorse naturali, la sanità e le statistiche; i) rafforzare e promuovere la partecipazione, presente e futura, della Repubblica di Singapore ai programmi di cooperazione per l'Asia dell'Unione; j) promuovere il ruolo e la visibilità che ciascuna parte ha nelle regioni dell'altra; k) istituire un dialogo regolare con l'obiettivo di migliorare la reciproca comprensione delle rispettive società e di sensibilizzare alle diverse visioni culturali, religiose e sociali in Asia e in Europa. Copyright © - Riproduzione riservata

Legge 08/04/2024, n. 53 (Gazzetta Ufficiale 18/04/2024, n. 92)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/20/gu-accordo-partenariato-cooperazione-unione-europea-repubblica-singapore

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