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Processo penale: l’approfondimento dei commercialisti su perizia e consulenza tecnica

“La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale” è il titolo del documento pubblicato dal CNDCEC e dalla sua Fondazione Ricerca nell’ambito delle attività dell’area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”, alla quale è delegata il Consigliere nazionale e segretario Giovanna Greco. La perizia può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d’ufficio) dal Giudice (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello in caso di rinnovazione, anche parziale, dell’istruttoria, nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell’udienza preliminare, nei casi espressamente previsti) quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. I risultati dell’accertamento peritale non sono vincolanti per il Giudice (il quale, però, dovrà dare conto delle proprie conclusioni e dell’eventuale proprio disaccordo alle conclusioni del perito nella motivazione, al fine di consentirne il controllo).

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca del 16 aprile 2024 dal titolo “La perizia e la consulenza tecnica nel processo penale” nell’ambito delle attività dell’area di delega “Funzioni giudiziarie e ADR”, alla quale è delegata il Consigliere nazionale e segretario Giovanna Greco.Nella premessa al lavoro dei commercialisti, elaborato dalla Commissione di studio “CTU civili e penali”, si ricorda come “in ambito penale, la perizia deve essere definita come un mezzo di prova (disciplinata, in quanto tale, nel Libro II del codice di procedura penale, rubricato Prove, al Titolo II, dedicato appunto ai mezzi di prova), finalizzato ad integrare le conoscenze del Giudice con quelle di un esperto”. “La perizia può essere disposta (su richiesta di parte, ovvero d’ufficio) dal Giudice (monocratico o collegiale, ed anche dal Giudice di appello in caso di rinnovazione, anche parziale, dell’istruttoria, nonché dal GIP, nel corso delle indagini preliminari e dal GUP, nel corso dell’udienza preliminare, nei casi espressamente previsti) quando occorre compiere una valutazione per la quale siano necessarie specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (si pensi alle perizie contabili, a quelle mediche, a quelle balistiche, a quelle in materia di sinistri stradali e simili)”. Disposta la perizia “il Pubblico Ministero e le parti private possono nominare propri Consulenti Tecnici (si parla, in tal caso, di consulenza c.d. endo-peritale). La facoltà di nomina di un professionista esperto è comunque riconosciuta alle parti anche ove non sia stata disposta una perizia e, dunque, indipendentemente da essa (la consulenza viene usualmente indicata, in questi casi, come extra-peritale)”. “L’oggetto delle attività tecniche di periti e consulenti e le formalità per la nomina di questi sono disciplinati dal codice di rito negli articoli da 220 a 232. Con specifico riferimento al consulente tecnico (ad esempio, e tra l’altro, in ordine al numero, alle formalità per la loro nomina e alle incompatibilità), il Codice rimanda alle disposizioni relative al perito. La normativa codicistica è, dunque, incentrata sulla perizia”. Il documento specifica altresì che le parti possono richiedere una perizia solo se ricorrono i presupposti dell’incidente probatorio (art. 392 c.p.p.) e cioè qualora: - si tratti di perizia indifferibile; - la perizia comporti accertamenti che, se disposti nel dibattimento, ne determinerebbero una sospensione superiore a sessanta giorni; - si tratti di accertamento irripetibile che non debba essere espletato dal P.M. a norma dell’art. 360 c.p.p. Può, ancora, aggiungersi che, alla luce del principio del libero convincimento del Giudice nella valutazione della prova, costui dovrà sottoporre al proprio vaglio critico anche i risultati dell’accertamento peritale disposto ed acquisito. Ed invero, i risultati dell’accertamento peritale non sono vincolanti per il Giudice (il quale, però, dovrà dare conto delle proprie conclusioni e dell’eventuale proprio disaccordo alle conclusioni del perito nella motivazione, al fine di consentirne il controllo). Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC – FNC Ricerca, documento di ricerca, 16/04/2024

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/04/17/processo-penale-approfondimento-commercialisti-perizia-consulenza-tecnica

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