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Maxi deduzione costo del lavoro: criticità e soluzioni per l’applicazione ai gruppi di imprese

La maxi deduzione del costo del lavoro, disciplinata dal decreto legislativo per la riforma dell’IRPEF, prevede un’agevolazione fiscale finalizzata ad incentivare le nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato effettuate nel 2024. La disposizione è particolarmente complessa e presenta ancora delle difficoltà applicative con riferimento ai gruppi di imprese. In particolare, le criticità riguardano il corretto calcolo dell’incremento occupazionale al fine di accedere ai benefici fiscali. Quale può essere la soluzione?

In attesa del secondo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche di cui alla legge delega per la riforma fiscale, il legislatore ha previsto un’agevolazione fiscale finalizzata ad incentivare le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. La relativa disciplina è contenuta nell’art. 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023 La disposizione riguarda sia le imprese, sia gli esercenti arti e professioni, ma il meccanismo è particolarmente complesso e necessita di alcuni chiarimenti. La normativa non è ancora completa mancando l’approvazione dei relativi decreti di attuazione. Tali decreti potrebbero rappresentare il mezzo per superare i dubbi che inevitabilmente sorgono in sede di applicazione dell’agevolazione in rassegna. Y Come funziona la maxi deduzione del costo del lavoro La disposizione riconosce una maggiore deduzione dal reddito di impresa o di lavoro autonomo pari al 20% anche se il costo riguardante le nuove assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre del medesimo anno non è stato effettivamente sostenuto. L’agevolazione fiscale riguarda il periodo d’imposta successivo a quello in coso al 31 dicembre 2023. In particolare, si prevede che “il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo”. L’agevolazione risulta poi “rinforzata” fino al 30 per cento in più qualora l’incremento occupazionale riguardi lavoratori “svantaggiati”. Al fine di applicare l’agevolazione in primis si deve verificare nel periodo d’imposta interessato, quindi il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, almeno un’assunzione. Inoltre, deve sussistere una differenza positiva tra il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del predetto periodo d’imposta e il numero di dipendenti a tempo indeterminato mediante occupato nel periodo d’imposta precedente, quindi solitamente l’anno 2023. Tuttavia, deve essere osservato che la sola differenza positiva potrebbe non essere sufficiente per fruire dell’agevolazione se, come detto, non si sono verificate nuove assunzioni nel periodo d’imposta oggetto dell’agevolazione. Ad esempio, la differenza potrebbe essere comunque positiva, anche senza nuove assunzioni nell’anno 2024, qualora l’impesa abbia assunto nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a metà dell’anno 2023. In tale ipotesi tali assunzioni “peseranno” nella determinazione della media dell’anno 2023 per la metà concorrendo ad incrementare il numero di lavoratori dipendenti in forza all’impresa al 31 dicembre 2024. In tale ipotesi non sarà possibile fruire dell’agevolazione fiscale. Le criticità per i gruppi di imprese Tuttavia, una criticità per il momento difficilmente superabile riguarda il calcolo del predetto valore medio e della relativa differenza laddove l’art. 4, comma 2, ultimo periodo così prevede: “L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”. Si considerino, ad esempio, tre società appartenenti allo stesso gruppo in cui Alfa controlla Beta che, a sua volta, controlla direttamente Gamma. In questo caso, se Alfa e Beta hanno, ciascuna, un incremento degli occupati di un’unità e Gamma ha un decremento di un’unità, a livello di gruppo, ai fini dell’agevolazione fiscale, l’incremento occupazione riguarda esclusivamente un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato. Infatti, oltre alle due nuove assunzioni, Gamma ha interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per tale ragione deve essere considerato l’incremento occupazionale netto. A questo punto si pone il problema di come dovrà essere ripartito tra Alfa e Beta l’incremento occupazionale riferibile ad un solo lavoratore, cioè quale sarà il soggetto che potrà fruire effettivamente dell’agevolazione fiscale. Una soluzione potrebbe essere quella di lasciare libere le due società di accordarsi su chi debba fruire dell’agevolazione fiscale. Per il momento, però, mancano del tutto specifiche indicazioni in tal senso. In alternativa, i decreti di attuazione che dovranno essere prossimamente approvati per rendere concretamente possibile l’applicazione dell’agevolazione dovrebbero indicare come superare la criticità evidenziata. In tal caso dovrà essere chiaramente stabilito quali siano le modalità di computo dell’agevolazione, ma anche sotto il profilo soggettivo in modo da comprendere se il beneficio in esame possa essere fatto valere da Alfa o da Gamma. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/19/maxi-deduzione-costo-lavoro-criticita-soluzioni-applicazione-gruppi-imprese

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