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Telelavoro transfrontaliero: riepilogo normativa applicabile

Nel messaggio n. 1072 del 2024 l’INPS recepisce la regolamentazione comunitaria in riferimento all’Accordo Quadro sull’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale. L’Istituto spiega anche come presentare la domanda e in quali casi la richiesta può essere retroattiva.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1072 del 13 marzo 2024 in cui recepisce ill nuovo Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero abituale entrato in vigore l’1 luglio 2023, che prevede la possibilità, per la persona che svolge abitualmente telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza in misura inferiore al 50% del tempo di lavoro complessivo di presentare domanda ed essere assoggettata alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato in cui il datore di lavoro ha la sede legale o il domicilio Per l’Italia l’Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024. Telelavoro transfrontaliero Si definisce “telelavoro transfrontaliero” si intende un’attività che può essere svolta da un qualsiasi luogo e può essere eseguita presso i locali o la sede del datore di lavoro, e che presenta le seguenti caratteristiche: 1. viene svolta in uno o più Stati membri diversi da quello in cui sono situati i locali o la sede del datore di lavoro; 2. si basa su tecnologie informatiche che permettono di rimanere connessi con l’ambiente di lavoro del datore di lavoro o dell’azienda e con le parti interessate o i clienti, al fine di svolgere i compiti assegnati dal datore di lavoro, nel caso dei lavoratori dipendenti, o dai clienti, nel caso dei lavoratori autonomi. Le attività manuali svolte al di fuori dei locali del datore di lavoro o della sede di attività non rientrano nella definizione di telelavoro transfrontaliero. L’Accordo non si applica nei casi di: - esercizio abituale di un’attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o - esercizio abituale di un’attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell’articolo 2 dell’Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l’impresa), e/o lavoro autonomo. Richieste di deroga e iter procedurale Le richieste di deroga devono essere presentate nello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore chiede di essere assoggettato. Le domande possono riguardare soltanto periodi che si collochino temporalmente in un momento successivo alla data di entrata in vigore dell’Accordo per entrambi gli Stati firmatari interessati. La legislazione applicabile determinata ai sensi della richiesta di deroga può essere applicata per un periodo massimo di 3 anni alla volta, con possibilità di proroga previa presentazione di nuova richiesta. È possibile presentare una domanda di deroga con effetto retroattivo soltanto qualora: a) il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i tre mesi; b) la richiesta è presentata entro il 30 giugno 2024 e il periodo precedente la data di presentazione della richiesta non superi i 12 mesi. Presentazione delle richieste La richiesta di deroga deve essere inoltrata all’INPS attraverso l’applicativo “Rilascio certificazione A1 per attività lavorative in stati UE, SEE e Svizzera”. La domanda deve essere corredata dalla copia dell’accordo di telelavoro intercorrente tra il datore di lavoro e il suo lavoratore, dal quale si possano evincere tutti gli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni stabilite nell’Accordo. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 13/03/2024, n. 1072

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/14/telelavoro-transfrontaliero-riepilogo-normativa-applicabile

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