Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Calamità naturali: rateazione contribute e ipotesi di decadenza

L’INPS, con la circolare n. 43 del 2024, specifica le regole generali di gestione della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito di calamità naturali. Ripresa dei versamenti. L’Istituto, in particolare, fornisce opportune precisazioni in ordine alla modalità di recupero dei contributi sospesi mediante rateizzazione.

Nella circolare n. 43 del 6 marzo 2024 l’INPS fornisce quindi una serie di indicazioni amministrative generali utili nei casi in cui le previsioni normative non dettino una specifica disciplina in materia. Sono dunque fatte salve le eventuali diverse disposizioni previste per i singoli eventi calamitosi, a seguito di deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. Le istruzioni generali contenute nella circolare si applicano in mancanza di previsioni di legge specifiche dettate in materia di sospensione dei versamenti contributivi a sostegno dei soggetti colpiti di specifici eventi eccezionali. Ripresa dei versamenti I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sia per la quota a carico dei datori di lavoro per i lavoratori, sospesi per effetto di specifiche previsioni normative, devono essere effettuati in unica soluzione entro il termine disposto dalla legge, salvo il caso che sia prevista la possibilità di rateizzare senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere da un determinato termine stabilito dalla legge. In questo caso l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro. Decadenza dalla rateazione Posto che l’obbligo contributivo, determinato dalle norme che disciplinano la ripresa dei versamenti sospesi, costituisce un’obbligazione unica, a cui il datore di lavoro decide di adempiere in modo frazionato,.il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, ma non da quello della eventuale definizione agevolata. Nel caso, invece, di pagamento parziale delle rate, non si configura la decadenza dal beneficio della rateizzazione che potrà proseguire fino alla scadenza originariamente prevista. In tale caso, sul debito residuo saranno dovute le ordinarie sanzioni civili a decorrere dalla data di ripresa del versamento stabilita dalla norma. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 06/03/2024, n. 43

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/03/07/calamita-naturali-rateazione-contribute-ipotesi-decadenza

altre news

News area Impresa

Operazioni di concentrazione: definite le nuove soglie di fatturato che obbligano alla comunicazione preventiva

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoratori discontinui del settore dello spettacolo: chi sono i beneficiari

Leggi di più
News area Lavoro

Esonero contributivo parziale per lavoratori autonomi: come prepararsi alla presentazione della domanda

Leggi di più
News area Lavoro

Assegno integrazione salariale: nuovi codici per contratti solidarietà

Leggi di più
News area Lavoro

Settore metalmeccanica - Conflavoro PMI: firmato l’accordo modificativo

Leggi di più
News area Lavoro

Ingresso extracomunitari: stabiliti flussi triennali per formazione

Leggi di più
News area Lavoro

Cig alte temperature: estensione delle tutele

Leggi di più
News area Impresa

Università, Ricerca e Salute: in Gazzetta Ufficiale le nuove misure

Leggi di più
News area Lavoro

Flussi d’ingresso: nuove quote per il 2025

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble