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CCNL residenze sanitarie assistenziali - ARIS: le novità dell'accordo ponte

Per il personale dipendente dalle residenze sanitarie assistenziali, ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) con FP CGIL, FP CISL e UIL FPL ha sottoscritto in data 24 febbraio 2024 un accordo ponte del CCNL. L'intesa si colloca nell'ambito delle trattative per la firma del contratto unico di settore. Regole di dettaglio disciplinano l'erogazione dell'elemento retributivo aggiuntivo per il personale che non beneficia del superminimo. Introdotte nuove ipotesi di ricorso ai contratti a termine. L'accordo decorre dal 1° marzo 2024 e sarà valido fino al 30 giugno 2024; in ogni caso fino alla stipula del nuovo contratto unico di settore. L'intesa avrà efficacia solo dopo la ratifica degli organi deliberanti di ARIS.

ARIS (Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari) con FP CGIL, FP CISL e UIL FPL, ha sottoscritto in data 24 febbraio 2024 un accordo ponte del CCNL.

Ambito di applicazione

L'intesa riguarda il personale dipendente dalle residenze sanitarie assistenziali e si colloca nell'ambito delle trattative per la firma del contratto unico di settore.

Elemento retributivo aggiuntivo

A decorrere dal 1° marzo 2024 ai lavoratori che non sono beneficiari del super minimo previsto dal CCNL è riconosciuto un elemento retributivo aggiuntivo (ERA), per 13 mensilità. Con la stessa decorrenza, inoltre, per il personale inquadrato in specifiche qualifiche contrattuali, purché non beneficiario del super minimo previsto, gli incrementi saranno maggiorati degli importi mensili previsti dal contratto. Al personale titolare del superminimo appartenente a tutte le categorie contrattuali di inquadramento, in sostituzione del trattamento suesposto si applica un incremento mensile per 13 mensilità. Tutti gli incrementi non si cumulano con quelli eventualmente previsti in sede di contrattazione aziendale allo stesso titolo o a titolo di acconti o anticipazioni su futuri rinnovi o incrementi contrattuali comunque denominati.

Lavoro a termine

Oltre alle ipotesi già previste dal contratto, il rapporto a tempo determinato può essere instaurato nei casi specificati nell'intesa.

Decorrenza

L'accordo decorre dal 1° marzo 2024 e sarà valido fino al 30 giugno 2024; in ogni caso fino alla stipula del nuovo contratto unico di settore. L'accordo avrà efficacia solo dopo la ratifica degli organi deliberanti di ARIS.

  Approfondisci su   CCNL residenze sanitarie assistenziali - ARIS: accordo ponte; elemento retributivo aggiuntivo; superminimo; lavoro a termine; decorrenza Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/27/ccnl-residenze-sanitarie-assistenziali-aris

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