Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Anzianità nel pubblico impiego: maggiorazioni spettanti

Con la sentenza n. 4 del 2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che era intervenuto, in via retroattiva, per escludere l’operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993.

Si allarga platea dei dipendenti pubblici beneficiari delle indennità di anzianità. In ossequio al principio di irretroattività della legge, la Corte costituzionale, nella sentenza numero 4 depositata l'11 gennaio 2024, ha annullato la norma che aveva escluso l'operatività di maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservandolo solo a quelli con requisiti maturati fino al 1990. Nella sentenza viene sancita l’incostituzionalità della legge retroattiva. Il controllo di costituzionalità delle leggi retroattive diviene “ancor più stringente” qualora l’intervento legislativo “incida su giudizi ancora in corso, specialmente nel caso in cui sia coinvolta nel processo un’amministrazione pubblica”, essendo precluso al legislatore “di risolvere, con legge, specifiche controversie e di determinare, per questa via, uno sbilanciamento tra le posizioni delle parti coinvolte nel giudizio”. Al fine di verificare se l’intervento legislativo retroattivo sia effettivamente preordinato a condizionare l’esito di giudizi pendenti, la Corte costituzionale è chiamata a svolgere uno scrutinio che assicuri una “particolare estensione e intensità del controllo sul corretto uso del potere legislativo”, tenendo conto delle concrete tempistiche e modalità dell’intervento del legislatore. Inoltre, nelle motivazioni si è chiarito che “solo imperative ragioni di interesse generale possono consentire un’interferenza del legislatore su giudizi in corso” e che “i principi dello stato di diritto e del giusto processo impongono che tali ragioni siano trattate con il massimo grado di circospezione possibile”. Nel caso in esame non sussistevano imperative ragioni di interesse generale a giustificazione della legge. Copyright © - Riproduzione riservata

Corte Costituzionale, sentenza 11/01/2024, n. 4

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/13/anzianita-pubblico-impiego-maggiorazioni-spettanti

altre news

News area Impresa

Società quotate: in consultazione le nuove norme di comportamento del collegio sindacale

Leggi di piu
News area Lavoro

Gli ammortizzatori sociali che verranno, anche dal PNRR. Cosa deve cambiare

Leggi di piu
News area Lavoro

Decontribuzione lavoratrici madri e congedo parentale: a quali condizioni?

Leggi di piu
News area Lavoro

Assegno Unico: al via le compensazioni 2022 e 2023

Leggi di piu
News area Lavoro

Smart working: come dovrà essere utilizzato e rimodulato dalle imprese dopo il 31 marzo

Leggi di piu
News area Lavoro

Riforme del lavoro e delle pensioni. Suggerimenti, per il Governo che verrà

Leggi di piu
News area Impresa

Green pass: obbligatorio dal 6 agosto per piscine, palestre, fiere e concorsi

Leggi di piu
News area Impresa

Crediti bancari deteriorati: previsti incentivi fiscali per favorire la cartolarizzazione

Leggi di piu
News area Lavoro

Gender Pay Gap: trasparenza delle retribuzioni e parità tra uomini e donne

Leggi di piu

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble