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Assistenza sociale: valida la richiesta dalla madre a carico di un lavoratore migrante dell’Unione

Con la sentenza del 21 dicembre 2023 alla causa C-488/21, la Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta a una normativa che consente di negare una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto che sia a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione, o anche di revocargli il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, per il motivo che la concessione della prestazione avrebbe come effetto che tale familiare non sarebbe più a carico del lavoratore migrante e diverrebbe così un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale. Il lavoratore migrante, versando imposte allo Stato membro ospitante nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata, contribuisce al finanziamento delle politiche sociali di tale Stato membro. Egli deve quindi poterne fruire alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Pertanto, l’obiettivo di evitare un onere finanziario eccessivo per lo Stato membro ospitante non può giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e i lavoratori nazionali.

La Corte di Giustizia UE è stata chiamata a fornire chiarimenti nella causa C-488/21 in relazione alla concessione di un assegno di invalidità. Il caso Una cittadina rumena è madre di una cittadina, avente cittadinanza rumena e irlandese, che soggiorna e lavora in Irlanda. La madre ha raggiunto sua figlia in Irlanda nel 2017 e da allora vi soggiorna legalmente in quanto ascendente diretta a carico di una lavoratrice cittadina dell'Unione. Nel corso del 2017 lo stato di salute della madre si è deteriorato a causa della sua artrite. Di conseguenza, ha presentato una richiesta di assegno di invalidità ai sensi del diritto irlandese. L’assegno il cui scopo è di proteggere gli aventi diritto dalla povertà, costituisce una prestazione di assistenza sociale versata senza che l’interessato abbia dovuto versare contributi assicurativi. Inoltre, dalla decisione di rinvio risulta che, per poter beneficiare di detto assegno, l’interessato deve soddisfare talune condizioni, vale a dire condizioni legate all’età, alla disabilità e alle risorse. Peraltro, il diritto irlandese esclude il versamento del medesimo assegno a chi non risieda abitualmente in Irlanda, come una persona che non benefici del diritto di soggiorno in tale Stato membro. Infine, tale giudice ricorda che l’assegno di invalidità costituisce una «prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo», ai sensi del regolamento n. 883/2004. La richiesta è tuttavia stata respinta con la motivazione che, se tale assegno le fosse stato concesso, la madre non sarebbe stata più a carico di sua figlia, ma sarebbe divenuta un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale irlandese e, pertanto, avrebbe perso il suo diritto di soggiorno. Un giudice irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti a un tale diniego. Sentenza della Corte Con la sentenza del 21 dicembre 2023 la Corte dichiara che il diritto dell'Unione osta a una normativa che consente di negare una prestazione di assistenza sociale a un ascendente diretto che sia a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione, o anche di revocargli il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi, per il motivo che la concessione della prestazione avrebbe come effetto che tale familiare non sarebbe più a carico del lavoratore migrante e diverrebbe così un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale. Un ascendente diretto, quando è a carico di un lavoratore cittadino dell'Unione, è un beneficiario indiretto della parità di trattamento concessa a tale lavoratore. Se non si concedesse a tale ascendente diretto una prestazione di assistenza sociale, che costituisce per il lavoratore migrante un «vantaggio sociale», ne deriverebbe una violazione della parità di trattamento di tale lavoratore migrante. La concessione di una prestazione di assistenza sociale nello Stato membro ospitante non deve incidere sullo status di ascendente «a carico». Altrimenti, la concessione di una prestazione del genere potrebbe far perdere all'interessato il suo status di familiare a carico e giustificare, di conseguenza, la revoca di tale prestazione, o anche la perdita da parte di quest'ultimo del diritto di soggiorno. In pratica, una soluzione del genere impedirebbe a detto familiare a carico di richiedere tale prestazione. Il lavoratore migrante, versando imposte allo Stato membro ospitante nell'ambito della sua attività lavorativa subordinata, contribuisce al finanziamento delle politiche sociali di tale Stato membro. Egli deve quindi poterne fruire alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Pertanto, l’obiettivo di evitare un onere finanziario eccessivo per lo Stato membro ospitante non può giustificare una disparità di trattamento tra i lavoratori migranti e i lavoratori nazionali.Copyright © - Riproduzione riservata

Corte di Giustizia UE, sentenza 21/12/2023, causa C-488/21

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/22/assistenza-sociale-valida-richiesta-madre-carico-lavoratore-migrante-unione

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