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Assicurazioni: le variazioni all’informativa precontrattuale

L’IVASS ha pubblicato in consultazione il documento n. 9/2023 che contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni ai seguenti regolamenti: Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa; Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi. Con lo schema di Provvedimento si intende semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale con l’obiettivo di superare le criticità riscontrate nell’applicazione della regolamentazione in vigore. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate entro il 22 gennaio 2024 all’indirizzo di posta elettronica: predisposto, utilizzando l’apposita tabella da compilare in formato word.

L’IVASS ha pubblicato in consultazione il documento n. 9/2023 che contiene lo schema di Provvedimento recante le modifiche e le integrazioni ai seguenti regolamenti: - Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni; - Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione di prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni. Con lo schema di Provvedimento si intende semplificare e razionalizzare l’informativa precontrattuale con l’obiettivo di superare le criticità riscontrate nell’applicazione della regolamentazione in vigore. In particolare, nel documento sono state evidenziate le seguenti criticità: - con riferimento al Regolamento 40 del 2 agosto 2018: (i) pluralità di moduli da consegnare al contraente, con dispersione delle informazioni; (ii) parziale duplicazione dei contenuti informativi; (iii) inefficacia della suddivisione delle informazioni tra “statiche” e “dinamiche” per i distributori assicurativi tradizionali; (iv) scarsa utilità dell’Allegato 4-ter, concernente gli obblighi di comportamento del distributore. - con riferimento al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018: (i) eccessiva lunghezza dei DIP aggiuntivi; (ii) duplicazione delle informazioni presenti nei DIP aggiuntivi e nei DIP o KID. L’intervento proposto è volto, in particolare, al perseguimento di due macro-obiettivi: a. rafforzare l’efficacia dell’informativa attraverso moduli sintetici, non ridondanti, ma completi delle informazioni necessarie per assicurare sia la massima trasparenza verso il contraente nel rapporto con il distributore sia la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del contraente, con particolare riguardo alle garanzie e coperture assicurative offerte, alle esclusioni e limitazioni, ai costi del prodotto; b. contenere gli adempimenti organizzativi in capo ai distributori e alle imprese, ove gli stessi non siano risultati controbilanciati da un rafforzamento dell’efficacia dell’informativa resa al contraente. Le linee di azione proposte sono le seguenti: - Semplificazione dell’informativa sul distributore di cui al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, il Provvedimento intende: a) contenere il numero dei documenti informativi prevedendo un Modello unico precontrattuale (MUP) differenziato per tipologia di prodotto (IBIP e non IBIP) che integra le informazioni ora contenute in più moduli; b) abrogare l’Allegato 4-ter, che reca indicazioni degli obblighi di comportamento del distributore; c) abrogare gli obblighi di pubblicazione sul sito internet/affissione nei locali del distributore dei materiali informativi; d) inserire una clausola di raccordo con l’informativa sul prodotto, che consenta di dare l’informativa sui reclami in un’unica sede, purché completa, al fine di valorizzare l’autonomia degli operatori e le sinergie di processo nel caso particolare in cui il prodotto venga collocato dalla stessa impresa produttrice; e) consentire la somministrazione dell’informativa relativa ai rapporti d’affari del CAP, tramite la pubblicazione sul sito internet oppure affissione nei locali. Resta salva la consegna su supporto cartaceo su richiesta del cliente. - Semplificazione dell’informativa sul prodotto di cui al Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018; il Provvedimento intende: a) semplificare la struttura dei DIP aggiuntivi, eliminando gli elementi (a) ridondanti, perché già contenuti nel KID/DIP vita/DIP danni oppure (b) collegati alla fase di attuazione del contratto (ad es. come denunciare il sinistro) e comunque agevolmente reperibili nelle relative condizioni generali di contratto; b) introdurre un limite massimo di pagine per la stesura dei DIP aggiuntivi; c) abrogare l’obbligo di riportare nel DIP aggiuntivo le sezioni “vuote”, con la dicitura “non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite” nel DIP/KID; d) per gli IBIP, uniformare la nomenclatura dei DIP aggiuntivi a quella dei KID per agevolarne la comparabilità con altri prodotti percepiti come similari e renderne immediatamente evidenti le caratteristiche assicurative che li connotano. IVASS evidenzia che eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate entro il 22 gennaio 2024 (60 giorni) al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected] utilizzando l’apposita tabella allegata, da compilare in formato word. I dati personali, forniti partecipando alla pubblica consultazione, saranno trattati dall’Istituto (titolare del trattamento) per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), esclusivamente per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque per fini connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. IVASS fa inoltre presente che la struttura del documento sottoposto alla pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva integrazione nel corso del tempo per tenere conto dello sviluppo di best practices, dell’evoluzione del quadro normativo di riferimento e delle risultanze delle analisi di vigilanza condotte dall’Istituto nell’esercizio delle proprie funzioni. Analogamente non è preclusa una diversa collocazione delle singole indicazioni/aspettative nell’ambito di Regolamenti, Provvedimenti o disposizioni IVASS nuovi o già esistenti. Copyright © - Riproduzione riservata

IVASS, documento di consultazione n. 9/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/29/assicurazioni-variazioni-informativa-precontrattuale

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