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CIGS: in arrivo nuove regole sulla compatibilità con l’attività lavorativa

Il disegno di legge in materia di lavoro introduce nuove previsioni sullo svolgimento di attività lavorativa durante i periodi di cassa integrazione, che andranno a sostituire quelle contenute nella disciplina originaria dell’art. 8 del D.Lgs n. 148/2015. La particolarità della nuova previsione in materia è l’esclusione del trattamento di cassa integrazione limitatamente alle giornate di lavoro effettuate venendo meno così la distinzione basata sul periodo di tempo, inferiore o superiore ai 6 mesi, in cui il lavoratore esercita un’attività lavorativa. Questo dovrebbe rendere più semplice per i lavoratori coniugare l’esercizio di un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, con il percepimento della cassa integrazione guadagni. Qualche criticità potrebbe, tuttavia, riscontrarsi in alcune discipline occasionali o intermittenti.

Il disegno di legge in materia di lavoro, annunciato il 1° maggio 2023, è giunto ora alla stretta finale davanti alla Camera dei deputati il 6 novembre 2023 per l’approvazione definitiva. Il provvedimento, una volta entrato in vigore, andrà ad integrare quanto già statuito dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito in L. n. 85/2023) che ha avuto origine, almeno mediatica, sempre durante la conferenza stampa effettuata il giorno della Festa dei Lavoratori. Il disegno di legge in esame, ad oggi, conta 23 articoli e contiene importanti cambiamenti, alcuni dei quali andranno ad incidere su aspetti sostanziali del rapporto di lavoro, mentre altri, come quello in esame, in ambito previdenziale. L’attuale disciplina sulla compatibilità cassa integrazione e lavoro Il D.Lgs. n. 148/2015 è divenuto il testo unico di riferimento per gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto occupandosi di adottare disposizioni di riordino della disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. In particolare, l’art. 8 tratta la compatibilità della cassa integrazione con lo svolgimento di attività lavorative ed è stato, nel corso del tempo, più volte oggetto di nuove modifiche anche alla luce del corposo utilizzo del meccanismo di cassa integrazione durante l’emergenza Covid-19 e di un utilizzo più dinamico dell’ammortizzatore sociale. La disciplina originaria prevede che il lavoratore, sia esso dipendente o autonomo, per un periodo di tempo superiore ai 6 mesi, non ha diritto al trattamento integrativo con riguardo alle giornate di lavoro effettuate. Invece, nel caso in cui il lavoratore eserciti un’attività lavorativa a tempo determinato per un periodo inferiore ai 6 mesi, la cassa integrazione è sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il lavoratore, inoltre, decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale in caso di mancato invio all’INPS della comunicazione di svolgimento di altra attività lavorativa. Le previsioni dell’art. 3 del disegno di legge sul lavoro All’interno della proposta di legge, l’art. 3, rubricato ‘Sospensione della prestazione di cassa integrazione’, sostituisce l’art. 8, D.Lgs. n. 148/2015. La nuova riformulazione ribadisce la compatibilità della cassa integrazione guadagni con lo svolgimento di un’attività lavorativa sia essa subordinata o autonoma. La vera particolarità della nuova previsione in materia è l’esclusione del trattamento di cassa integrazione limitatamente alle giornate di lavoro effettuate venendo meno così la distinzione basata sul periodo di tempo, inferiore o superiore ai 6 mesi, in cui il lavoratore esercita un’attività lavorativa. Questo dovrebbe rendere più semplice per i lavoratori coniugare l’esercizio di un’attività lavorativa, subordinata o autonoma, con il percepimento della cassa integrazione guadagni. In particolare, il previsto comma 1 afferma che “Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate”. Sul punto però occorre sottolineare come tale disposizione, escluda completamente la giornata nella quale si svolga attività lavorativa, a prescindere dalla compatibilità oraria della prestazione. Inoltre, occorre ravvisare come tale disposizione, in alcune discipline occasionali, intermittenti o autonome possa portare ad una difficile gestione dell’ammortizzatore sociale, caricando sull’azienda una importante attività di verifica delle sovrapposizioni rispetto allo svolgimento dell’attività lavorativa. Se la normativa non fornirà indicazioni meno generali dovrà essere la prassi, come spesso avviene, a trovare una modalità per rendere una finalità sicuramente lodabile utilizzabile sotto l’aspetto operativo. Per concludere, viene confermata la previsione per cui, in caso di mancata comunicazione all’INPS dell’inizio di un’attività lavorativa, il lavoratore decade dal diritto al trattamento. Tale comunicazione è però assolta dalle comunicazioni obbligatorie per instaurazione dei rapporti di lavoro previste ai commi da 1 a 3 dell’art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000. Ciò esclude quindi da obblighi comunicativi tutti i lavoratori subordinati e parasubordinati inseriti con modalità legittime, mentre permane un obbligo comunicativo in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/23/cigs-arrivo-nuove-regole-compatibilita-attivita-lavorativa

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