Danni causati dal lavoratore: cosa deve fare il datore di lavoro
Può succedere durante l’attività lavorativa che il lavoratore, a causa di imperizia o di disattenzione, produca un danno di natura patrimoniale al proprio datore di lavoro. È il caso, per esempio, di un eventuale danneggiamento del materiale in lavorazione, di un automezzo o di un qualsiasi altro strumento aziendale utilizzato. In seguito a questi eventi dannosi causati dal dipendente, come deve comportarsi il datore? Quale iter deve seguire? Può richiedere il risarcimento del danno corrispondente? E soprattutto, è sempre obbligatoria la preventiva contestazione disciplinare al lavoratore?
Le responsabilità contrattuali di un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro rappresentano un argomento di costante attualità. Evento dannoso causato dal lavoratore Succede, nello svolgimento del rapporto di lavoro, che il lavoratore, per imperizia o disattenzione, causi un danno di natura patrimoniale al proprio datore di lavoro. Pensiamo all’ipotesi di un eventuale danneggiamento del materiale in lavorazione o di automezzo o strumento a disposizione del lavoratore come strumento di lavoro. In questi casi, il datore di lavoro può richiedere il risarcimento del danno? E in caso di risposta positiva, quale è la procedura da seguire e come si trattiene l’importo? Sulla questione del risarcimento dei danni procurati dal lavoratore è necessario andare ad analizzare cosa dice la norma e quelle che sono le eventuali disposizioni previste dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. In particolare, la disciplina del risarcimento danni nell’ambito del rapporto di lavoro la si riconduce agli artt. 2104 (doveri di diligenza), 2105 (dovere di fedeltà) e 2094 (subordinazione) del Codice civile. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la normativa di riferimento è il secondo comma dell’art. 7 della legge n. 300/1970, ai sensi del quale il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. L’art. 2104, c.c., stabilisce il principio per cui: - il lavoratore, nello svolgimento della propria attività lavorativa, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione, nell’interesse dell’impresa; - deve osservare tutte le disposizioni impartitegli direttamente dal datore di lavoro ovvero dai responsabili diretti per l’esecuzione e per la disciplina del rapporto di lavoro.
| La violazione di tali doveri fa sì che il datore di lavoro possa agire nei suoi confronti con la richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno patito. Per quanto riguarda la “tipologia” di danni risarcibili, non ci sono dubbi che, quando il danno è da dolo o colpa grave, il datore di lavoro possa procedere legittimamente con l’azione di risarcimento del danno. |
| Qualora il datore di lavoro non dovesse accettare le giustificazioni del lavoratore e dovesse ritenere che il danno è a lui imputabile, potrà procedere all’adozione del provvedimento disciplinare e all’addebito dell’importo del danno. |
| In particolare, secondo la Suprema Corte, le azioni disciplinari e di risarcimento del danno si pongono su piani distinti, indipendenti l'uno dall'altro e la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte del lavoratore comporta, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni. |
Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/11/22/danni-causati-lavoratore-datore-lavoro
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