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Regime del “realizzo controllato”: le proposte di intervento per superare le criticità

E’ stato pubblicato il documento di ricerca dal titolo” Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato”: prospettive di riforma” a cura della Commissione di studio CNDCEC “Imposte Dirette”. La problematica affrontata riguarda in particolare l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni “qualificate”, in considerazione di un dato normativo alquanto “rigido” e della relativa interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. Nel documento pubblicato, soprattutto con riferimento a tale fattispecie, oltre all’analisi della disciplina, vengono formulate alcune proposte di intervento finalizzate al superamento delle maggiori criticità che si riscontrano nella concreta applicazione della norma.

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento di ricerca dal titolo” Il conferimento di partecipazioni “a realizzo controllato”: prospettive di riforma” a cura della Commissione di studio CNDCEC “Imposte Dirette”. In particolare lo studio ricorda che nell’ordinamento tributario domestico il regime ordinario del conferimento di partecipazioni è recato dall’articolo 9, comma 5, del Testo Unico sulle Imposte sui redditi (TUIR), a mente del quale i conferimenti di beni, ivi compresi le partecipazioni, sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso, con la peculiarità che, ai fini del calcolo della plusvalenza, il corrispettivo conseguito dovrà essere quantificato in base al “valore normale” di cui ai commi 2 e 4 del medesimo articolo 9. Tale previsione è derogata in presenza di fattispecie specificamente individuate negli articoli 175 e 177 del TUIR che dispongono regole ad hoc in merito al computo del corrispettivo ricevuto dal soggetto conferente (cd. “valore di realizzo”); si tratta di fattispecie che, al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma, consentono la neutralità fiscale dei conferimenti di partecipazioni (cd. regime del “realizzo controllato”).Particolarmente problematica risulta l’applicazione del comma 2-bis dell’art. 177 del TUIR concernente il conferimento di partecipazioni “qualificate”, in considerazione di un dato normativo alquanto “rigido” e della relativa interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate. Nel documento pubblicato, soprattutto con riferimento a tale fattispecie, oltre all’analisi della disciplina, vengono formulate alcune proposte di intervento finalizzate al superamento delle maggiori criticità che si riscontrano nella concreta applicazione della norma. Secondo i Commercialisti I decreti legislativi di attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega per la riforma fiscale) potrebbero costituire lo “strumento” più adeguato per il recepimento di tali proposte. In particolare, è opportuno intervenire: - risolvendo i dubbi interpretativi concernenti la definizione di holding; - modificando il criterio dell’approccio look through in caso di conferimenti di partecipazioni in società holding; - ampliando l’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 177 del TUIR agli scambi di partecipazione mediante conferimento che vedono coinvolte anche società scambiate e/o società conferitarie non residenti, così da superare i chiarimenti di prassi ufficiale che, sino ad oggi, hanno sposato una tesi sul punto restrittiva; nello stesso senso un intervento di “ampliamento” dell’ambito soggettivo è auspicabile in riferimento alle società di persone; - consentendo l’applicazione del regime di realizzo controllato di cui al comma 2-bis dell’art. 177 TUIR anche laddove la conferitaria abbia una compagine sociale interamente formata da persone fisiche con legami di parentela o affinità. Copyright © - Riproduzione riservata

CNDCEC – FNC, documento di ricerca, 18/10/2023

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/10/24/regime-realizzo-controllato-proposte-intervento-superare-criticita

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