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Congedo matrimoniale per gli operai del settore industria e artigianato: regole di spettanza e di richiesta dell’assegno

Nel messaggio n. 2951 del 2023, l’INPS riepiloga la disciplina di spettanza e le modalità di richiesta dell’assegno per congedo matrimoniale per i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato. In caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione in oggetto se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato. Per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana. La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali.

Con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, l’INPS interviene riguardo l’assegno per congedo matrimoniale, spettante ai lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato, in base alla classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali. È previsto, in particolare, un periodo di congedo matrimoniale della durata di otto giorni consecutivi con corresponsione di un assegno, a carico dell’Istituto, pari a sette giorni di retribuzione.

Tale prestazione, concessa in occasione del matrimonio civile o concordatario o unione civile, non è cumulabile con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL nella misura pari alla differenza tra gli importi spettanti per le due prestazioni.
In caso di lavoratore straniero, si ha diritto alla prestazione in oggetto se risulta acquisita in Italia sia la residenza, prima della data del matrimonio/unione civile, sia lo stato di coniugato. Per poter beneficiare della prestazione in oggetto è necessario che il rapporto di lavoro sia in essere da almeno una settimana. La richiesta deve essere presentata dal lavoratore con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Conguaglio Uniemens La somma anticipata dal datore di lavoro viene conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di “DatiRetributivi” di “AltreACredito” di “CausaleAcredito”, con i codici già in uso: - L051, avente il significato di “Assegno per congedo matrimoniale”; - L052, avente il significato di “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”. Pagamento diretto Hanno diritto alla prestazione a pagamento diretto i già menzionati lavoratori in stato di disoccupazione che, nei 90 giorni precedenti il matrimonio o unione civile, abbiano prestato, per almeno 15 giorni attività lavorativa, con la qualifica di operaio, alle dipendenze dei datori di lavoro sopra citati, ferma restando la non cumulabilità con eventuali altri trattamenti retributivi o sostitutivi della retribuzione per il medesimo periodo. La domanda deve essere presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 14/08/2023, n. 2951

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/09/14/congedo-matrimoniale-operai-settore-industria-artigianato-regole-spettanza-richiesta-assegno

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