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Trasferimento delle competenze generazionali: i vantaggi per i datori di lavoro

Il disegno di legge sul Made in Italy, al fine di agevolare il passaggio generazionale di competenze e abilità, prevede la possibilità, per i datori di lavoro privati, di stipulare con i lavoratori pensionati contratti di durata massima di 24 mesi per lo svolgimento di tutoraggio a favore dei giovani neo-assunti. La remunerazione corrisposta al pensionato per il suo tutoraggio non concorrerà alla formazione di reddito ai fini IRPEF e non sarà assoggettata a contribuzione previdenziale sino a una determinata soglia, oltre la quale si applicherà la disciplina ordinaria. Ai datori di lavoro è inoltre riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell’attività di tutoraggio.

Nel disegno di legge sul Made in Italy, tra le misure in materia di istruzione e formazione, vi è una interessante previsione per favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni. Viene infatti istituito un nuovo “tutoraggio” con il quale i datori di lavoro privati, entro parametri stabiliti, potranno stipulare con i lavoratori pensionati contratti di durata massima di 24 mesi finalizzati a svolgere tutoraggio a favore dei giovani neo-assunti (con esonero, a favore del datore di lavoro, dei contributi nei confronti dei neo-assunti). Invecchiamento attivo La misura sembra inserirsi in una prospettiva di staffetta generazionale e di invecchiamento attivo che, giova ricordare, è anche uno dei driver della recente legge delega sulle politiche per le persone anziane. È interessante poi evidenziare, in un inquadramento di contesto, le considerazioni recentemente espresse dal Governatore della Banca d’Italia nelle proprie Considerazioni Finali. Nei prossimi decenni la dinamica della popolazione mondiale continuerà a essere fortemente sbilanciata: alla crescita sostenuta nei Paesi in via di sviluppo si contrapporrà quella debole o negativa nei Paesi avanzati; tra questi, l’Italia si caratterizza per un processo di invecchiamento fra i più rapidi. In soli tre anni, dal 2019, il numero di persone convenzionalmente definite in età da lavoro (tra i 15 e i 64 anni) è diminuito di quasi 800.000 unità.

Secondo le proiezioni demografiche dell’ISTAT, nello scenario centrale, entro il 2040, la popolazione residente si dovrebbe ridurre di due milioni e mezzo di persone; quella tra i 15 e i 64 anni di oltre sei. Il miglioramento delle condizioni di vita e di salute conseguito negli ultimi decenni potrà consentire a non poche persone di lavorare oltre il limite convenzionale dei 64 anni, in linea con le tendenze già in atto, sostenute anche dalle riforme pensionistiche.
Va ricordato come, con riferimento alla pensione anticipata flessibile, si prevede la facoltà, per il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per la cosiddetta quota 103, di posticipare la quiescenza, richiedendo al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica (circa il 9,19%), con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito. Va ricordato ancora come nel nostro sistema era stato già introdotto, dalla riforma Maroni, un meccanismo simile, finalizzato a posticipare il pensionamento, che prevedeva il riconoscimento in busta paga sia dei contributi a carico del lavoratore sia quelli a carico del datore di lavoro (il 23,81%, complessivamente, quindi, il 33% circa della retribuzione lorda).
Per quel che riguarda la previdenza complementare, va ricordato in primo luogo come può aderire a un fondo pensione il titolare di pensione di anzianità (ora pensione anticipata, anche con quota 103) che non abbia raggiunto l’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia. La condizione è che l’iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età pensionabile, come sopra intesa, stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza.
Il titolare di una pensione di vecchiaia non può invece aderire alla previdenza complementare, se non nel caso in cui continui a svolgere attività lavorativa. È ancora da sottolineare come l’iscritto a una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita che ha maturato i requisiti per la relativa prestazione pensionistica può o formulare richiesta di erogazione della prestazione stessa oppure non formulare alcuna richiesta e, quindi, continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare. L’aderente può quindi proseguire la contribuzione al fondo pensione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza subordinatamente al fatto che l’iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari, continuando a beneficare della deducibilità fiscale dei contributi entro il limite annuo dei 5.164,57 euro. Nuovo tutoraggio per il trasferimento generazionale delle competenze Andando al concreto della misura introdotta nel disegno di legge sul Made in Italy, si istituisce per le imprese private con non più di 15 unità il “Programma di trasferimento delle competenze generazionali”, da svolgere attraverso il tutoraggio di formazione di un lavoratore andato in pensione, da non oltre 2 anni, a un nuovo assunto a tempo indeterminato. Il contratto con il pensionato può essere stipulato tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, e può avere durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest’ultimo si impegna a svolgere, presso l’azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani di età inferiore a 30 anni, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell’applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l’attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino a una soglia massima percepita di 15.000 euro l’anno. Per gli importi oltre tale soglia si applica la disciplina ordinaria. Ai datori di lavoro è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell’attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il datore di lavoro comunica all’INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all’accesso alle agevolazioni in esame. Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/20/trasferimento-competenze-generazionali-vantaggi-datori-lavoro

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