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Società cooperative e di mutuo soccorso, banche di credito cooperativo: contributo di vigilanza 2023-2024

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023, il decreto 26 maggio 2023 con cui Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Con il decreto 26 maggio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha stabilito il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso per il biennio 2023-2024.Il decreto chiarisce che la collocazione in una delle fasce previste dalle tabelle indicate nel decreto di cui agli articoli 1, 2 e 3, richiede il possesso contestuale di tutti i parametri ivi previsti. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che superino anche uno solo dei parametri ivi previsti sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale è presente il parametro più alto. L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31 dicembre 2022 ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2022. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2023/2024sono tenute al pagamento del contributo minimo. Il termine del pagamento per le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso di nuova costituzione è di novanta giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, in tal caso, è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese. 3. Sono esonerate dal pagamento del contributo le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre2023. I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle entrate, mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo: - Codice 3010: contributo biennale - maggiorazioni del contributo (ad || |esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) - interessi per ritardato pagamento; - Codice 3011: maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie - interessi per ritardato pagamento; - Codice 3014: sanzioni. Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad associazioni nazionali di rappresentanza possono utilizzare per il pagamento il modello F24precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle cooperative, all'indirizzo internet http://cooperative.mise.gov.it. Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni e decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e precisamente entro l’8 ottobre 2023.Copyright © - Riproduzione riservata

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto 26/05/2023 (Gazzetta Ufficiale del 10/07/2023, n. 159)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/11/stabilito-contributo-vigilanza-biennio-2023-2024

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