Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

CIGS del decreto Lavoro: durata e regole di accesso

L’INPS, con il messaggio n. 2512 del 2023, interviene in materia delle disposizioni riguardanti di trattamenti straordinari di integrazione salariale introdotti dal decreto Lavoro, convertito il legge, con riferimento ai dipendenti delle aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro.

Nel messaggio n. 2512 del 4 luglio 2023, l’INPS si occupa della specifica misura in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro introdotta dal decreto Lavoro, convertito in legge n. 85/2023. Si prevede infatti la possibilità di autorizzare, in deroga alla disciplina di carattere generale, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS), collocate nel biennio 2022-2023, in continuità con il precedente periodo autorizzato, in favore di aziende, anche in stato di liquidazione, che non abbiano potuto completare nel corso del 2022 i piani di riorganizzazione e ristrutturazione originariamente previsti, per cause non imputabili al datore di lavoro. Destinatari e finalità del trattamento di CIGS Possono ricorrere alla cassa integrazione straordinaria le aziende, anche in stato di liquidazione, già destinatarie di un precedente decreto di ammissione alla CIGS, che non hanno potuto completare piani di riorganizzazione e ristrutturazione industriale, oggetto della precedente autorizzazione, per motivi non imputabili al datore di lavoro. Regole del trattamento Il nuovo periodo di intervento si colloca in continuità con il precedente e può coprire l’arco temporale che va dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2023, per un massimo, quindi, di 15 mesi complessivi. Il trattamento straordinario di integrazione è concesso in deroga a tutti i limiti di durata (complessivi e singoli) compreso quello stabilito per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, possono essere autorizzate sospensioni del lavoro fino al massimo dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva per cui si richiede il trattamento, nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Copyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 04/07/2023, n. 2512

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/06/cigs-decreto-lavoro-durata-regole-accesso

altre news

News area Impresa

Imprese non fallibili: elevato il rischio di solvibilità a seguito della pandemia

Leggi di più
News area Lavoro

Esonero contributivo Covid agricoltura: requisiti di regolarità contributiva

Leggi di più
News area Lavoro

Lotta al sommerso: in vigore il Piano nazionale triennale

Leggi di più
News area Lavoro

Nuovo regime impatriati: continuità lavorativa agevolabile se la residenza estera è rafforzata

Leggi di più
News area Impresa

Emergenza COVID: il contenzioso sui contributi erogati dallo Stato non spetta al Giudice tributario

Leggi di più
News area Lavoro

Gig economy e riders: autonomia nelle collaborazioni e maggiori tutele (forse)

Leggi di più
News area Impresa

Esperti per le ispezioni nelle società fiduciarie e di revisione: requisiti e compensi

Leggi di più
News area Impresa

Responsabilità auto: l’omologazione CE non basta per impianto illecito, possibile il risarcimento limitato

Leggi di più
News area Lavoro

Smart working: la sfida della disconnessione ai tempi del Covid 19 (e dopo)

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble