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Iscritti all’Inpgi con carica di amministratore locale: copertura contributiva

Nella circolare n. 5 del 2023, l’INPGI specifica che i propri iscritti che ricoprono cariche di amministratore locale hanno facoltà di sospendere lo svolgimento dell’attività professionale oppure di provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta all’Istituto.

Arrivano dall’INPGI, con la circolare n. 5 del 27 giugno 2023 ma 2, previsioni riguardanti lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di: - sindaci, presidenti di provincia, presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali; - assessori provinciali e assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; - presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di presidenti dei consigli provinciali, di presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e di presidenti delle aziende anche consortili. Gli enti locali versano quote forfetarie annuali, da pagare mensilmente, a favore delle forme pensionistiche presso le quali i predetti soggetti erano iscritti o continuano ad essere iscritti alla data di conferimento del mandato. Il lavoratore autonomo ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara la sospensione dell'attività in costanza di espletamento del mandato amministrativo, nonché notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale". Il giornalista che, in ragione della carica di Amministratore locale, non abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale dovrà provvedere autonomamente ed a proprio carico al versamento della contribuzione dovuta all’INPGI (ex Gestione previdenziale separata). Nei casi in cui, invece, il giornalista per l’espletamento della carica di amministratore abbia sospeso lo svolgimento dell’attività professionale, il versamento della contribuzione minima annuale dovuta all’INPGI è posto a carico dell’Amministrazione locale. Il reddito minimo di riferimento per il calcolo delle quote di contribuzione forfetaria - utile per la copertura assicurativa annua - è pari a 17.504,00 euro. Copyright © - Riproduzione riservata

INPGI, circolare 27/06/2023, n. 5

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/07/05/iscritti-inpgi-carica-amministratore-locale-copertura-contributiva

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