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Assegno sociale: aggiornati i requisiti per la spettanza

Con riferimento ai requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, l’INPS, con il messaggio n. 1268 del 2023, riepiloga le misure in vigore. L'istituto afferma che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.

Nel messaggio n. 1268 del 3 aprile 2023, l’INPS recepisce la disciplina ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno sociale, con riferimento all’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni. Al riguardo la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio. Sono state previste eccezioni a tale interruzione per gravi e comprovati motivi. Requisiti anagrafici L’Istituto riepiloga i requisiti anagrafici del richiedente richiesti: a) età anagrafica (attualmente 67 anni); b) cittadinanza italiana, della Repubblica di San Marino, comunitaria, di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo o Svizzera. Sono equiparati ai cittadini italiani I soggetti titolari dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria o di permesso di soggiorno di lungo periodo; c) soggiorno legale continuativo nel territorio nazionale per 10 anni antecedenti alla domanda; d) residenza in Italia, che deve sussistere al momento della domanda ai fini della concessione della provvidenza economica e deve permanere successivamente ai fini del mantenimento della prestazione. Normativa innovata A parziale rettifica di quanto sostenuto nella circolare n. 131 del 2022, l’Istituto afferma che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Allo stesso modo, qualora sussista continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi ex se soddisfatto, essendo comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS competente, dell’effettivo soggiorno continuativo decennale nel territorio dello Stato italiano. A cura della redazione Copyright © - Riproduzione riservata

INPS; messaggio 03/04/2023, n. 1268

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/04/04/assegno-sociale-aggiornati-requisiti-spettanza

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