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News area Lavoro

Riduzione premio INAIL: spettanza e presentazione domanda

Arrivano dall’INAIL, nella circolare n. 12 del 2023, indicazioni sulla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel documento di prassi sono individuati la misura della riduzione per il 2023 per i settori o gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato.

L’INAIL; con la circolare n. 12 del 30 marzo 2023, rende noto che, per l’anno 2023, la riduzione dei premi e contributi si applica esclusivamente: - ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico- scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; - ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93; - contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, riscossi in forma unificata dall’INPS. Riduzione percentuale e indici di gravità Per l’anno 2023 la riduzione dei premi e dei contributi è stata fissata nella misura pari al 15,17% L’individuazione dei beneficiari della riduzione si basa sull’andamento infortunistico aziendale. In particolare: - In caso di attività iniziata da oltre un biennio, si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali determinati. Per il 2023 si applicano gli Indici di Gravità Media valevoli per il triennio 2023-2025 in favore dei soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2021. - In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività. Per fruire della riduzione sui premi speciali unitari dovuti per l’assicurazione degli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, e per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, gli interessati (scuole non statali e possessori di apparecchi radiologici e sostanze radioattive) devono presentare la domanda con il servizio online Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali, disponibile sul portale istituzionale. Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata dagli interessati compilando l’apposito modulo di domanda Riduzione L147-2013 primo biennio Agricoltura. Presentazione della domanda Il modulo deve essere trasmesso tramite PEC alla casella di posta elettronica certificate della Direzione centrale organizzazione digitale [email protected], che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’INPS, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione. Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2023 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2021. Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2023 nella nuova misura del 15,17% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INAIL, circolare 30/03/2023, n. 12

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/31/riduzione-premio-inail-spettanza-presentazione-domanda

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