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News area Lavoro

Tirocinio fraudolento: corretta gestione del ricorso

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene, nella nota n. 453 del 2023, riguardo il ricorso contro la contestazione di tirocinio fraudolento, instaurato in sostituzione del rapporto di lavoro subordinato. L’indicazione di prassi parte dal riconoscimento della rilevanza penale del comportamento tenuto dal datore di lavoro e perviene alla conclusione che la trattazione del ricorso non è di competenza del Comitato per i rapporti di lavoro.

Nella nota prot. n. 453 dell’8 marzo 2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è espresso sulla possibilità di promuovere ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 avanti al Comitato per i rapporti di lavoro nell’ipotesi di tirocinio fraudolento. Si tratta della sanzione dell’ammenda pari a 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, laddove lo stesso sia stato svolto in modo fraudolento. Trattandosi di una fattispecie penale di natura contravvenzionale, la contestazione di tale violazione prevede da parte del personale ispettivo l’adozione della prescrizione obbligatoria ex art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994, finalizzata alla cessazione del tirocinio fraudolento. Un rapporto di tirocinio che, di fatto, dovesse aver simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato, può essere contestato a prescindere dalla scelta del lavoratore di adire l’A.G. per ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro in capo al soggetto ospitante. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa dunque che tale fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la L. n. 234/2021, resta sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro. Nell’ipotesi di tirocinio fraudolento, infatti, la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa. Pertanto, nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, si ritiene di escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro, ciò al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata INL, nota 08/03/2023, n. 453

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/03/11/tirocinio-fraudolento-corretta-gestione-ricorso

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