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Taglio del cuneo fiscale-contributivo: riduzione del 3% per i redditi fino a 25.000 euro

Tre punti percentuali di riduzione dei contributi a carico del lavoratore la cui retribuzione non supera i 25.000 euro annui. Superato questo limite e fino a 35.000 euro annui la riduzione è confermata in 2 punti. E’ quanto previsto da un emendamento al disegno di legge di Bilancio 2023. La riduzione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato, ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Entrambi gli sconti si applicano per tutto l’anno, compresa la tredicesima.

Il taglio del cuneo fiscale-contributivo aumenta di un ulteriore punto percentuale per i redditi di lavoro dipendente fino a 25.000 euro. L’emendamento al testo della legge di Bilancio 2023 approvato dal Governo riconosce 3 punti di riduzione dei contributi a carico del lavoratore la cui retribuzione non supera i 25.000 euro annui. Superato questo limite e fino a 35.000 euro annui la riduzione è confermata in 2 punti. A chi e come si applicano le novità della legge di Bilancio La riduzione si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente, pubblico e privato, ma sono esclusi i rapporti di lavoro domestico. Entrambi gli sconti si applicano per tutto l’anno, compresa la tredicesima pertanto la riduzione spetta se la retribuzione lorda divisa su 13 mesi risulta inferiore a 1923 euro per il primo scaglione dei 25.000 euro o a 2.692 euro per il secondo scaglione dei 35.000 euro. Il provvedimento dà continuità alla prima riduzione contributiva riconosciuta dalla legge n. 234/2021 che, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 prevedeva un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dei lavoratori, pari a 0,8 punti percentuali se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali era pari o inferiore a 2.692,00 euro su base mensile per tredici mensilità. Il D.L. n. 115/2022 ha innalzato il taglio dallo 0,80 al 2 per cento sempre con riferimento ai periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. La riduzione contributiva viene ora differenziata a seconda del livello retributivo e passa, per i lavoratori con un imponibile previdenziale non superiore a 25.000 euro, dal 2 al 3 per cento. Chiarimenti INPS Non cambia, però, la filosofia dell’intervento e in prima battuta si può fare riferimento ai chiarimenti forniti dall’INPS con la circolare del 22 marzo 2022 n. 43 e con il messaggio del 26 settembre 2022 n. 3499 con cui l’Istituto ha sottolineato che, stante l’eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con riferimento alla tredicesima mensilità l’INPS ha altresì chiarito che la riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite mensile, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale a detto limite. Qualora, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore opererà, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), se inferiore al tetto mensile, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo 1/12 del suddetto tetto. Secondo la prassi citata, qualora il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all’applicazione dell’esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell’esonero sarà pari al massimale mensile per ognuno dei rapporti di lavoro. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/22/taglio-cuneo-fiscale-contributivo-riduzione-3-redditi-25-000-euro

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