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Interesse di dilazione e somme aggiuntive: tassi aggiornati da dicembre 2022

Con la circolare n. 133 del 2022, l’INPS recepisce l’innalzamento, da parte della Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria, e ridefinisce I tassi di dilazione, le sanzioni civili e per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 ha innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, pertanto, con decorrenza dal 21 dicembre 2022 è pari al 2,50%.

L'INPS, nella circolare n. 133 del 16 dicembre 2022, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) secondo periodo, e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Interesse di dilazione e di differimento L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 8,50% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 21 dicembre 2022. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dal 21 dicembre 2022, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 8,50% annuo. Sanzioni civili La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 21 dicembre 2022, l’innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione delle sanzioni civili. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell’articolo. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 8% in ragione d’anno (tasso dello 2,50% maggiorato di 5,51 punti). In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali In caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti. Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2022 (1,25% in ragione d’anno), a decorrere dal 21 dicembre 2022 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base di tali ultime misure.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 16/12/2022, n. 133

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/12/17/interesse-dilazione-somme-aggiuntive-tassi-aggiornati-dicembre-2022

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