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News area Lavoro

Comparto sanità: imponibilità delle indennità di funzione

Nella circolare n. 126 del 2022 si forniscono chiarimenti in merito all’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione del comparto Sanità nel triennio 2016-201

Con la circolare n. 126 del 4 novembre 2022, l’INPS comunica che nel corso dell’anno 2018 sono stati siglati i rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), validi per il triennio 2016-2018, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuate dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, firmato in data 13 luglio 2016. Gli incarichi di organizzazione e professionale vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità. Imponibile contributivo ai fini del TFS e del TFR Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale “indennità premio di servizio” (IPS), la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati. Sono da considerare utili le seguenti voci retributive: 1) ai fini TFS (IPS): - Stipendio tabellare (per 13 mensilità); - RIA (per 13 mensilità); - Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); - Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); - Indennità di coordinamento ad esaurimento, in via permanente, per il personale indicato dall’articolo 21 del CCNL (solo per la parte fissa, nei limiti della misura annua lorda di € 1.678,48, comprensiva di tredicesima mensilità); 2) ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: - Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 04/11/2022, n. 126

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/11/05/comparto-sanita-imponibilita-indennita-funzione

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