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Temperature elevate: casi e procedure di ammissione alla CIGO

Con il messaggio n. 2999 del 2022, l’INPS entra nel merito del riconoscimento della cassa integrazione guadagni ordinaria nei casi di sospensione dell’attività a seguito delle criticità determinate dall’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale. L’Istituto riepiloga anche la procedura da seguire per presentare la domanda e la documentazione da allegare.

L’INPS ha pubblicato sul proprio portale istituzionale il messaggio n. 2999 del 28 luglio 2022 per definire, in considerazione dell’eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, le principali istruzioni operative per la corretta gestione delle richieste di CIGO con causale “eventi meteo”, per le quali l’evento meteo sfavorevole è riferito alle temperature elevate. La causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35 centigradi. Temperature percepite Anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche quella c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale. Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata. Lavorazioni a rischio Il calore determina sul regolare svolgimento delle seguenti lavorazioni: - stesura del manto stradale - rifacimento di facciate e tetti di costruzioni - lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione - con utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore - svolte al chiuso se non possono beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro. Il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, deve indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato detta sospensione/riduzione. Riconoscimento della Cigo Si ricorda, inoltre, che la cassa integrazione ordinaria è riconoscibile in tutti i casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, dispone la sospensione/riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, purché le cause che hanno determinato detta sospensione/riduzione non siano imputabili al datore di lavoro stesso o ai lavoratori. Pertanto, anche nel caso in cui le sospensioni/riduzioni siano disposte dal datore di lavoro su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria. Se il datore di lavoro non ha allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la stessa potrà essere richiesta attivando, anche in questo caso, il supplemento di istruttoria. Non sarà, invece, necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, messaggio 28/07/2022, n. 2999

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2022/07/29/temperature-elevate-casi-procedure-ammissione-cigo

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