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Lavoro prestato in UE: le regole di cumulo per della pensione

Con la circolare n. 50 del 2022, l’INPS fornisce alcune specifiche riguardo la facoltà di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera. Il cumulo è utile per il conseguimento dei requisiti utili al raggiungimento della pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

L’INPS, nella circolare n. 50 del 21 aprile 2022, si occupa del cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni derivanti da rapporti di lavoro dipendente svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera. In questi casi, infatti, è previsto il cumulo con la contribuzione versata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la Gestione separata, le Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria e i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti. Tale facoltà può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad almeno cinquantadue settimane e sempre che gli stessi non si sovrappongano. Facoltà di cumulo dei periodi assicurativi Non posso avvalersi della facoltà di cumulo: - i soggetti che, avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi o della totalizzazione, potrebbero conseguire il diritto alla prestazione richiesta con i soli contributi posseduti nelle diverse gestioni presso le quali sono iscritti in Italia; - coloro che, alla data della domanda di cumulo, risultino già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali; diversamente, l’avere maturato presso le organizzazioni internazionali un autonomo diritto a pensione non è causa ostativa all’esercizio della facoltà di cumulo in esame. La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo.A cura della redazioneCopyright © - Riproduzione riservata

INPS, circolare 21/04/2022, n. 50

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2022/04/22/lavoro-prestato-ue-regole-cumulo-pensione

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