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CIG decreto Sostegni: domanda integrativa per i periodi dal 29 marzo

I datori di lavoro possono presentare le nuove domande di integrazione salariale connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del decreto Sostegni. L’INPS, con la circolare n. 72 del 2021, è intervenuto a ufficializzare le causali di intervento e a precisare i termini di trasmissione delle domande di competenza del mese di aprile 2021, che dovranno essere inoltrate entro il 31 maggio. Lo stesso termine di decadenza è stabilito per i datori di lavoro che vogliono estendere, con domanda integrativa, la richiesta dei trattamenti di integrazione salariale agli ultimi tre giorni del mese di marzo (29, 30 e 31 marzo 2021).

La Cassa integrazione Guadagni con causale Covid-19 è stata oggetto di una ulteriore proroga da parte del decreto Sostegni (decreto-legge n. 41/2021), che ha introdotto nuove settimane di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD con decorrenza 1° aprile 2021. L’INPS, con la circolare n. 72 del 29 aprile 2021, ha fornito le relative istruzioni. Come chiarito dall’Istituto, la prima settimana di copertura ha inizio dal 29 marzo 2021. Per questa ragione, i datori di lavoro che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID 19 - DL 41/21” per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, possono inviare una domanda integrativa di trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, con la medesima causale e per gli stessi lavoratori, per il periodo dal 29 al 31 marzo 2021. In relazione alle domande integrative di assegno ordinario, l’Istituto precisa che, al fine di consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata. Il termine di scadenza per la trasmissione delle domande, sia ordinarie che integrative, contenenti periodo di integrazione ricadenti nei mesi di marzo e aprile, è fissato al 31 maggio 2021. Non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro che ricorrono ai citati trattamenti. Nuove causali da indicare nelle istanze Le richieste inerenti alle nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021) devono riportare la causale: - “COVID 19 - DL 41/21” in caso di CIGO, ASO e CIGD; - “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs” per le aziende in Cassa integrazione straordinaria che richiedono la Cassa integrazione Covid - “CISOA DL 41/2021” per i datori di lavoro agricolo - “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento” per le domande di Cassa integrazione in deroga presentate alla Provincia autonoma di Trento - “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano” per le domande di Cassa integrazione in deroga presentate alla Provincia autonoma di Bolzano. Aziende in Cassa integrazione salariale straordinaria Le imprese che alla, data del 29 marzo 2021, hanno in corso un trattamento di cassa integrazione salariale straordinario e devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, possono accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario, per una durata massima di 13 settimane, per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021. Tale possibilità è ammessa a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla prestazione di cassa integrazione ordinaria. I datori di lavoro che hanno completato le 12 settimane di trattamenti introdotte dalla legge di Bilancio 2021, possono richiedere il nuovo periodo di 13 settimane di trattamenti previsto dal decreto Sostegni con decorrenza dal 29 marzo 2021, pur se è già stata presentata istanza di sospensione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decorrenza 1° aprile 2021. A tal fine, è necessario che il datore di lavoro inoltri la preventiva richiesta di sospensione del trattamento di integrazione salariale straordinaria al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Dopo l’emanazione del relativo decreto direttoriale, l’INPS provvede ad autorizzare le istanze di cassa integrazione salariale ordinaria per i periodi corrispondenti. Indicazioni specifiche per la Cassa integrazione in deroga In caso di domande di nuovi periodi di CIG in deroga, che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell’azienda, anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per COVID-19, su conforme avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda. Ai beneficiari dei trattamenti in deroga continuano a essere riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi assegni al nucleo familiare, ove spettanti. Per i lavoratori del settore agricolo, l’accesso ai trattamenti in deroga rimane circoscritto ai soli dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato, che non hanno titolo ad accedere alla Cassa integrazione speciale agricola (CISOA). Le domande di cassa integrazione in deroga devono essere trasmesse esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato. Per i periodi successivi al 1° gennaio 2021, in caso di nuova individuazione dell’unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, la scelta di tale unità produttiva è irreversibile per i periodi successivi. Termini di trasmissione delle domande Le domande di accesso ai trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di assegno ordinario e di CISOA, previsti dal decreto Sostegni, devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. I termini decadenziali non valgono in modo assoluto, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta: nel caso in cui l’istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto e si procederà a un accoglimento parziale per il periodo residuo che risulti ancora nei termini di legge. I datori di lavoro che hanno erroneamente inviato domanda per trattamenti diversi da quelli cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possono trasmettere l’istanza nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente. Trasmissione dei dati per il pagamento In caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto a inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Copyright © - Riproduzione riservata

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/30/cig-decreto-sostegni-domanda-integrativa-periodi-29-marzo

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