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News area Lavoro

Cassa integrazione e assegno ordinario Covid-19: lavoratori esclusi dalle tutele del decreto Sostegni

Con l’approfondimento del 6 aprile 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro si sofferma sul quadro normativo, i termini, le modalità di richiesta e di pagamento delle prestazioni. Dall’analisi della disciplina ad oggi in vigore emerge un vero e proprio vuoto di tutele per tutti i lavoratori assunti a decorrere dal 5 gennaio 2021. Alla luce delle prime indicazioni fornite dall’INPS sulla gestione delle domande di cassa integrazione (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e cassa integrazione speciale operai agricoli, permangono alcuni dubbi operativi e c’è attesa per l’introduzione del nuovo modello di denuncia Uniemens-Cig utile alla trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 6 aprile 2021, interviene riguardo gli ammortizzatori sociali Covid-19 introdotti dal decreto Sostegni in favore di tutti i lavoratori assunti a decorrere dalla data del 5 gennaio 2021, aggravato dall’inserimento in zona rossa di numerosi territori a carattere comunale e regionale.

Le 13 settimane di CIGO concesse dal decreto Sostegni si aggiungono alle prime 12, già previste dalla legge di Bilancio 2021, per il primo trimestre dell’anno in corso.

Le complessive 25 settimane di trattamenti CIGO dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 sono così suddivise:

- 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

- ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

Il computo della “settimana” è legato ad un periodo di 6 giorni intercorrente dal lunedì al sabato. Ciò esclude dalle tutele due distinti intervalli temporali:

- dall’1 aprile al 3 aprile;

- dal 28 al 30 giugno.

I datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione di queste tutele hanno a disposizione 40 settimane di trattamenti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. Il periodo di 12 settimane previsto dalla legge di Bilancio 2021, deve essere collocato entro e non oltre il 30 giugno 2021.

I datori di lavoro del settore agricolo, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli, per una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Tale trattamento è concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda ex art. 8, legge n. 457 dell’8 agosto 1972.

L’INPS ha precisato che le provvidenze in argomento sono aggiuntive a quelle, pari a 90 giornate, stabilite per il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e che comunque devono essere fruite non oltre lo stesso termine finale del 30 giugno 2021.

Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine di trasmissione resta regolato dalla disciplina a regime anche per le domande riferite a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021 con la conseguenza che le relative istanze di accesso ai trattamenti potranno continuare a essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021, utilizzando nuove causali. In particolare, per i trattamenti di:

- di CIGO, ASO e CIGD, la causale “COVID 19 - DL 41/21”;

- di CIGO sostitutiva della CIGS, la causale “COVID 19 - DL 41/21-sospensione Cigs”

- di CIGD per le aziende collocate nella provincia autonoma di Trento, la causale “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Trento”;

- di CIGD per le aziende collocate nella provincia autonoma di Bolzano, la causale “COVID 19 - DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

In merito alle modalità di pagamento della prestazione rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Rimane invariata anche la possibilità per i datori di lavoro, in caso di pagamento diretto, di richiedere l’anticipo del 40% ai sensi dell’art. 22-quater del D.L. n. 18/2020.

Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa di cui all’art. 8 del decreto Sostegni, decorrenti da aprile 2021, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, è effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”. L’Inps si è riservato di fornire indicazioni operative in merito con apposito atto di prassi di prossima pubblicazione.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 06/04/2021

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/07/integrazioni-salariali-covid-19-lavoratori-esclusi-tutele-decreto-sostegni

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