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News area Lavoro

Reddito di emergenza: a chi spetta la misura del decreto Sostegni

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1378 del 2021 per fornire le prime indicazioni relative alla presentazione della domanda di Reddito di emergenza alla luce delle novità introdotte dal decreto Sostegni per il 2021. Il beneficio sarà riconosciuto, su domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire NASpI o DIS-COLL. Le relative istanze dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2021.

Nel messaggio n. 1378 dell’1 aprile 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni in riferimento alle tre quote di Reddito di emergenza (Rem) per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 riconoscibili ai sensi del decreto Sostegni.

Il beneficio sarà riconosciuto, su domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso cumulativamente dei requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali, previsti dalla normativa vigente.

E’ possibile erogare il beneficio:

- ai nuclei familiari in condizione di difficoltà economica e in possesso dei requisiti previsti;

- a coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire NASpI o DIS-COLL, e hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro. La misura in questo caso, erogata nell’importo fisso di 400 euro mensili e sempre per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, spetta in assenza del diritto al beneficio di cui al comma 1 e in alternativa ad esso.

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

- sito internet dell’INPS;

- Istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Il richiedente dovrà essere in possesso di una DSU valida al momento della presentazione della domanda.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati:

a) richiedente regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda.

b) reddito familiare, determinato secondo il principio di cassa, con riferimento al mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio, incrementata in caso di canone di locazione dichiarato in DSU, nella misura di un dodicesimo dell’ammontare annuo dello stesso;

c) patrimonio mobiliare familiare verificato al 31 dicembre 2020 inferiore a 10.000 euro. Tale soglia è elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro.

d) ISEE, attestato dalla DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.

Il Rem non è compatibile:

a) con le indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) con le prestazioni pensionistiche, dirette o indirette, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;

c) con i redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;

d) con il Reddito e la Pensione di cittadinanza percepito al momento della domanda.

Hanno diritto alla prosecuzione dei benefici NASpI e DIS-COLL, in misura fissa, i percettori in possesso dei seguenti requisiti:

a) membro del nucleo familiare che ha terminato di beneficiare della NASpI o della DIS-COLL residente in Italia al momento di presentazione della domanda;

b) al momento della presentazione della domanda, DSU in corso di validità, con valore dell’indicatore ISEE, ordinario o corrente, non superiore a 30.000 euro.

Il richiedente inoltre non deve essere titolare:

a) di una delle indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto–legge n. 41/2021;

b) alla data del 23 marzo 2021 di una prestazione pensionistica diretta o indiretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

c) alla data del 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Estrem5

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/04/02/reddito-emergenza-spetta-misura-decreto-sostegni

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