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Permessi L. 104/92: riproporzionamento in caso di part-time verticale o misto

L’INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 2021, in cui fornisce nuovi istruzioni per il riproporzionamento del permessi previsti dalla L. n. 104/92 in caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o di tipo misto. Le nuove formule indicate dall’Istituto si applicano in caso di rapporto di part-time verticale oppure misto, qualora la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro superi il 50%. Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso deve essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

Nella circolare n. 45 del 19 marzo 2021, l’INPS interviene riguardo il calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei tre giorni di permesso mensile previsti dalla L. n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese. La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, che con due decisioni (sentenze 29 settembre 2017, n. 22925 e 20 febbraio 2018, n. 4069) ha statuito che la durata dei permessi, qualora la percentuale del tempo parziale di tipo verticale superi il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo, non debba subire decurtazioni in ragione del ridotto orario di lavoro.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato, assunti a tempo parziale di tipo verticale o misto, con attività lavorativa part-time superiore al 50%, è necessario procedere come segue:

- in caso di rapporto di lavoro part-time, i tre giorni di permesso non andranno riproporzionati.

- in caso di rapporti di lavoro part-time di tipo verticale e di tipo misto fino al 50% è necessario applicare la seguente formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile x 3 (giorni di permesso teorici) /orario medio settimanale a tempo pieno.

- in caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time con percentuale a partire dal 51%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.

Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso deve essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.

In caso di rapporto di lavoro svolto in regime di part-time (orizzontale, verticale o misto) con percentuale a partire dal 51%, deve essere applicata la seguente formula: orario normale di lavoro medio settimanale x 3 ore mensili fruibili /numero medio dei giorni lavorativi settimanali

Con riferimento ai rapporti di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale e misto fino al 50%, deve essere applicata la seguente formula: orario medio settimanale teoricamente eseguibile x 3 (giorni di permesso teorici) / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno.

INPS, circolare 19/03/2021, n. 45

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/03/20/permessi-l-104-92-riproporzionamento-part-time-verticale-misto

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