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Decreto Milleproroghe: cosa cambia per professionisti e imprese

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto Milleproroghe. Tra le novità la proroga del termine per la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio, per l’utilizzo del bonus vacanze e per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19. E ancora il differimento fino al 30 aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo smart working semplificato. E’ previsto, inoltre, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, vengano notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

La legge 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 183/2020), in cui sono confluiti i D.L. n. 182/2020, n. 3/2021 e n. 7/2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

Di seguito si evidenziano alcune delle principali novità introdotte durante l’iter di conversione del provvedimento.

Viene stabilito che, l'assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (il termine ordinario è di entro 120 giorni).

Inoltre, le procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie, previste dal decreto Cura Italia, potranno essere applicate alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

E’ prorogata, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, la possibilità (art. 73 D.L. n. 18/2020) di svolgere in videoconferenza le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società (comprese quelle cooperative e i consorzi).

Sono differiti al 31 marzo 2021 i termini, scaduti entro il 31 dicembre 2020, per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19 o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi trattamenti.

E’ possibile usufruire del credito d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit anche in relazione a quelli sostenuti fino al 30 giugno 2021. Il bonus è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021.

Viene estesa fino al 30 giugno 2021 l’operatività della garanzia SACE sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da Covid-19 cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente.

Viene confermato fino al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione delle scadenze relative ai benefici connessi all’acquisto dell’abitazione principale.

Il periodo di sospensione non si applica al termine quinquennale per la decadenza dell’agevolazione, previsto in caso di alienazione dell’immobile prima dei 5 anni. Tra i termini sospesi non rientra il triennio per terminare i lavori nel caso di acquisto di edifici in corso di costruzione.

Viene disposta la proroga dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro, pubblici e privati, di ricorrere allo smart working semplificato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente.

Sono stati prorogati di ulteriori 24 mesi i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022

Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti;

- proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento;

- proroga al 28 febbraio 2021 del termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie;

- differita al 28 febbraio 2021 la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati.

Viene modificato il comma 452 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2021, sostituendo il richiamo al regolamento (UE) 2017/745 con il regolamento (UE) 2017/746, che limita l’esenzione IVA, oltre che ai vaccini, solo ai diagnostici in vitro.

Legge 26/02/2021, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01/03/2021)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/03/02/decreto-milleproroghe-cambia-professionisti-imprese

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