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Incentivo IREC Covid-19: recupero contributivo a conguaglio per i mesi arretrati

Con il messaggio n. 832 del 2021, l’INPS interviene riguardo l’esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato introdotto dal decreto Agosto. L’ incentivo IREC è stato applicato fino al 31 dicembre 2021. L’Istituto specifica le modalità di recupero nella denuncia contributiva Uniemens del beneficio arretrato che può essere esposto a conguaglio con il codice causale 537.

L’INPS, con il messaggio n.832 del 25 febbraio 2021, si occupa dell’esonero contributivo totale per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico. Lo sgravio si applica anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi.

L’esonero è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un massimo di sei mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato e, per i rapporti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, per la durata del rapporto, fino ad un massimo di tre mensilità.

Il recupero a conguaglio del beneficio arretrato riferito alle tre mensilità pregresse comprese tra agosto 2020 e ottobre 2020, può essere effettuato in denuncia contributiva indicando il codice causale “L537”, avente il significato di “Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 d.l. 104/2020”, indicando come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.

INPS, messaggio 25/02/2021, n. 832

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/26/incentivo-irec-covid-19-recupero-contributivo-conguaglio-arretrati

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