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Imposta sostitutiva TFR: ultime ore per versare il saldo

Entro il 16 febbraio 2021 i datori di lavoro sostituti d’imposta devono versare il saldo sulla rivalutazione del TFR, con riferimento all’acconto già versato il 16 dicembre dello scorso anno. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta mediante il modello F24, tramite il codice tributo 1713. Restano esclusi dal versamento dell’imposta i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici).

Entro il 16 febbraio 2021 i datori di lavoro sono tenuti a rispettare il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 cod. civ. L’ imposta sostitutiva si applica mediante versamento in acconto entro il 16 dicembre dell’anno in corso ed a saldo entro il 16 febbraio dell’anno solare successivo.

Sulle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR) è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 17%.

Il sostituto d'imposta, al 31 dicembre di ogni anno, è obbligato a rivalutare il fondo TFR accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente (senza considerare la quota del fondo maturata nell'anno in corso) sulla base di un coefficiente composto, formato da:

- un tasso fisso dell'1,50%;

- un tasso variabile determinato nella misura del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Il calcolo dell’importo dovuto può essere effettuato:

- con il metodo storico, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve calcolare l’acconto sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno solare precedente, considerando anche le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati nel corso dell’anno;

- con il metodo previsionale: se il datore di lavoro o l’ente pensionistico sceglie di utilizzare il metodo previsionale, dovrà determinare presuntivamente l’acconto dovuto sul 90% delle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale si versa l’acconto. In questo caso, l’imponibile da utilizzare è dato dal TFR maturato fino a tutto il 31 dicembre dell’anno precedente relativo a tutti i dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso

L’imposta sostitutiva, sia in acconto che a saldo, deve essere versata mediante il modello F24, anche in compensazione con crediti vantati a titolo di altre imposte e/o contributi.

I codici tributo da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:

- codice 1712 - Acconto dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta;

- codice 1713 - Saldo dell’imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d’imposta.

In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770, fissato al 31 ottobre 2021.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2021/02/16/imposta-sostitutiva-tfr-ultime-ore-versare-saldo

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