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Il mandato di arresto europeo eseguito in base al principio del mutuo riconoscimento

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2021 il decreto legislativo recante le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo. Il decreto stabilisce che l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorità giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2021 il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

recante le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

Il decreto stabilisce, tra l’altro, che l'Italia dà esecuzione al mandato d'arresto europeo in base al principio del mutuo riconoscimento, sempre che il mandato di arresto europeo provenga da un'autorità giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la sentenza da eseguire sia esecutiva.

L'Italia non dà esecuzione ai mandati di arresto europei emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione europea abbia sospeso l'attuazione del meccanismo del mandato di arresto europeo per grave e persistente violazione dei principi sanciti dalla normativa.

Inoltre il decreto stabilisce che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può, in alcun caso, comportare una violazione:

- dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione,

- dei diritti fondamentali,

- dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Quando è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale applicate all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, il mandato di arresto europeo deve altresì contenere l'indicazione di almeno una delle seguenti condizioni:

- l'interessato è stato tempestivamente citato a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire inequivocabilmente che lo stesso era a conoscenza della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in sua assenza e del fatto che tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in sua assenza;

- l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;

- l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione o non ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto appello nei termini stabiliti;

- l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e sarà espressamente informato sia del diritto di ottenere un nuovo processo o di proporre impugnazione per un giudizio di appello.

Il decreto entra in vigore il 20 febbraio 2021.

Decreto Legislativo Gazzetta 02/02/2021, n. 10 (Gazzetta Ufficiale 05/02/2021, n. 30)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2021/02/06/mandato-arresto-europeo-eseguito-base-principio-mutuo-riconoscimento

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