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Cina, accordo RCEP: quali effetti per il commercio internazionale

Le più grandi economie orientali e dell’Oceania hanno sottoscritto il 15 novembre la RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement), un accordo commerciale di libero scambio con l’obiettivo di facilitare l’espansione del commercio e degli investimenti nell’area orientale, tenendo conto della varietà e della diversità, anche profonda, tra le economie dei paesi partecipanti. Al di là dell’impatto concreto e globale dell’accordo, che si potrà conoscere solo in futuro, si può comunque osservare che tra le parti dell’accordo che potrebbero avere maggior impatto commerciale nelle relazioni con l’Europa e gli altri paesi occidentali, vi sono le regole relative alla graduale riduzione o eliminazione dei dazi, delle restrizioni quantitative e, in genere, delle barriere al commercio tra i paesi firmatari.

Il 15 novembre scorso ad Hanoi, dopo otto anni di negoziazioni, è stata sottoscritta la Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), l’accordo commerciale di libero scambio che riunisce il più ampio blocco di paesi ad oggi esistente (circa il 30% della popolazione e del PIL mondiale), più grande del blocco europeo e del blocco dell’accordo USA-Messico-Canada.

L’accordo riunisce i dieci paesi che costituiscono l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) (Brunei, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Tailandia, Vietnam) e cinque dei paesi con i quali l’ASEAN ha stretto accordi di partnership bilaterali (Australia, Cina, Giappone, Nuova Zelanda e Repubblica di Corea).

L’India, anch’essa parte di un accordo con ASEAN, non ha sottoscritto la RCEP, pur avendo partecipato ai negoziati, forse temendo che l’introduzione di dazi ridotti o l’eliminazione degli stessi possa danneggiare i propri produttori. Tuttavia, l’India mantiene il diritto di aderire in qualsiasi momento dall’entrata in vigore.

L’accordo è aperto anche all’adesione di altri paesi a partire da 18 mesi dopo l’entrata in vigore che avverrà con la ratifica di almeno 6 stati appartenenti all’ASEAN e 3 non appartenenti all’ASEAN. Di fatto, quindi, comprenderà, comunque, tre tra le maggiori economie asiatiche e/o dell’Oceania.

La RCEP è parzialmente redatta secondo lo schema già seguito per alcuni tra i più recenti accordi di libero scambio ed è articolato in 20 capitoli che riguardano sia il commercio di beni che i servizi, inclusi servizi finanziari, telecomunicazioni e professionali, i movimenti delle persone, gli investimenti, la proprietà intellettuale, il commercio elettronico, gli appalti pubblici; sono in particolare considerate le piccole e medie imprese, data la rilevanza del settore per vari paesi aderenti la cui economia è essenzialmente basata su imprese di medie, piccole e anche micro dimensioni.

L’accordo si occupa anche delle misure sanitarie e fitosanitarie a protezione di persone animali e piante con un intento di standardizzazione ed eliminazione delle barriere al commercio (il riferimento è all’accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie del WTO – accordo SPS), nonché degli standard e dei regolamenti tecnici che possono costituire ostacolo al commercio (il riferimento è all’accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi del WTO – accordo TBT).

L’intento dichiarato della RCEP è facilitare l’espansione del commercio e degli investimenti nell’area, tenendo conto della varietà e della diversità, anche profonda, tra le economie dei paesi partecipanti. Al di là dell’impatto concreto e globale dell’accordo che si potrà conoscere solo in futuro, si può comunque osservare che tra le parti dell’accordo che potrebbero avere maggior impatto commerciale nelle relazioni con l’Europa e gli altri paesi occidentali, vi sono le regole relative alla graduale riduzione o eliminazione dei dazi, delle restrizioni quantitative e, in genere, delle barriere al commercio tra i paesi firmatari.

Sebbene l’accordo non comporti la creazione di un blocco di libera circolazione integrato quale l’Unione Europea, tuttavia costituisce un passo importante per l’integrazione e lo sviluppo di un’area ove convivono alcune tra le principali economie mondiali e alcuni paesi in via di sviluppo, un’area coinvolta in molti processi produttivi di beni finiti o semilavorati destinati anche ai mercati occidentali, nonché fonte di varie materie prime e questo potrebbe rendere necessario il ripensamento delle supply chain di beni prodotti o provenienti da quei paesi e la rivisitazione delle strategie produttive e commerciali degli operatori (di approvvigionamento, produttive, logistiche, ecc.), in vista della piena operatività dell’accordo.

Sono già in vigore accordi tra l’Europa ed alcuni dei paesi firmatari della RCEP, ma si tratta di accordi bilaterali, quali il recente accordo con il Giappone entrato in vigore lo scorso anno, con la Repubblica di Corea, con il Vietnam.

Tra gli aspetti più interessanti al riguardo vi è l’introduzione di regole uniformi in materia di “originedei beni con la previsione della riduzione o eliminazione dei dazi per i beni “originari” dei paesi aderenti. Si tratta delle ben note regole in materia di origine preferenziale contenute in tutti gli accordi di libero scambio alla lista dei quali ora si aggiunge il “blocco asiatico”.

Prima di questo accordo, esistevano già accordi sull’origine tra alcuni dei paesi che ora hanno sottoscritto la RCEP, ma in generale si trattava di accordi bilaterali con regole anche diverse tra loro. Con la RCEP si è invece creato un amplissimo spazio che intende operare con regole uguali consentendo ai prodotti di origine di un paese di circolare con dazi preferenziali o senza dazi in tutti gli altri paesi.

Quanto alla definizione di origine dei beni, la RCEP segue, in sostanza, l’impostazione degli accordi di libero scambio già esistenti, considerando prodotti originari i prodotti interamente ottenuti nel territorio (quali piante, animali, minerali), quelli prodotti esclusivamente con materiali originari del territorio, quelli prodotti con materiali non originari se sono soddisfatte regole specifiche per ciascun prodotto (quali, ad es. la regola del cambio tariffario, del valore aggiunto, ecc.). Va tenuto presente che, sebbene le regole siano simili a quelle previste in altri accordi, anche negli accordi stipulati dall’Unione Europea, è comunque necessaria la verifica puntuale per ciascun prodotto.

Un altro aspetto interessante è il capitolo 4 è dedicato alle procedure doganali e alle facilitazioni commerciali con l’obiettivo di semplificare e armonizzare le procedure e i tempi in modo da velocizzare le procedure doganali, eliminando le complessità burocratiche e i lunghi tempi che ancora affliggono alcuni paesi.

E’ anche prevista la possibilità di “ruling” su materie quali la classificazione tariffaria, le regole di origine e il valore doganale dei beni. Anche questi sono aspetti degni di nota e che potranno essere presi in considerazione nella valutazione e nella gestione delle supply chain che coinvolgono i paesi dell’area asiatica/oceania.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/commercio-internazionale/quotidiano/2020/11/20/cina-accordo-rcep-effetti-commercio-internazionale

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