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Rivalutazione automatica delle pensioni: legittimi il “raffreddamento” e il prelievo di solidarietà

E’ legittimo costituzionalmente il provvedimento con cui il legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 234 del 9 novembre 2020 la quale ha dichiarato altresì non fondate le questioni a proposito del “raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica e, viceversa, le ha accolte limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà.

Il Tribunale di Milano ed alcune sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti hanno sollevato questioni di legittimità costituzionali in riferimento all’art. 1, comma 260, della legge n. 145 del 2018 la quale stabilisce che, per il periodo 2019-2021, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è riconosciuta nella misura del 100 per cento soltanto per quelli complessivamente pari o inferiori a tre volte il minimo INPS, mentre, per quelli superiori a tre volte, la rivalutazione è riconosciuta in misura decrescente:

- 97 per cento per i trattamenti pari o inferiori a quattro volte il minimo;

- 77 per cento per i trattamenti superiori a quattro volte e pari o inferiori a cinque volte;

- 52 per cento per i trattamenti superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte;

- 47 per cento per i trattamenti superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte;

- 45 per cento per i trattamenti superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte;

- 40 per cento per i trattamenti superiori a nove volte il minimo.

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 234 del 9 novembre 2020, ha dichiarato che è legittimo costituzionalmente il provvedimento con cui il legislatore può “raffreddare” la rivalutazione automatica delle pensioni di elevato importo e imporre a carico delle stesse un prelievo di solidarietà, a condizione che osservi i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, anche in ordine alla durata della misura.

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni a proposito del “raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica e, viceversa, le ha accolte limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà.

Secondo la Corte, la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte triennale (finanziamento della “quota 100”), non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un recupero dell’inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

La Corte ha osservato che il contributo di solidarietà è una misura diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui. Inoltre ha ribadito che ogni intervento deve essere scrutinato nella sua singolarità e in relazione al quadro storico in cui si inserisce. Su un piano più generale, occorre tuttavia evidenziare come “ogni prelievo di solidarietà debba fondarsi su ragioni in grado di giustificarlo e come il ripetersi delle misure faccia emergere l’esistenza di una debolezza sistemica, difficilmente governabile per il tramite di interventi necessariamente temporanei, per di più operati soltanto sui redditi pensionistici, «ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro»”.

Infine la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all’estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell’intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.

Corte Costituzionale, sentenza 09/11/2020, n. 234/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/rapporto-di-lavoro/quotidiano/2020/11/10/rivalutazione-automatica-pensioni-legittimi-raffreddamento-prelievo-solidarieta

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