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News area Lavoro

Incentivo IO lavoro: fruizione compatibile con cig Covid

Nell’approfondimento del 3 novembre 2020, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esegue una sintetica analisi delle caratteristiche, dei requisiti e dell’iter da seguire in riferimento alla procedura amministrativa di richiesta per la fruizione dell’Incentivo IO Lavoro. In particolare, il documento di prassi si sofferma sulla possibilità di fruire dell’incentivo anche in caso di sospensione dell’attività o di ricorso alla cassa integrazione Covid-19.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 3 novembre 2020 esamina la disciplina del nuovo incentivo IO Lavoro, operativa dallo scorso mese di ottobre, in favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori (come gli studi professionali, le fondazioni o simili).

Qualora si tratti di lavoratori con un’età, alla data di assunzione, compresa tra i 16 e 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni), è sufficiente che risultino disoccupati.

I lavoratori che, al momento dell’assunzione incentivata, abbiano già compiuto 25 anni di età, oltre ad essere disoccupati, devono risultare privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Sono incentivate le seguenti tipologie di rapporto di lavoro:

a) le assunzioni a tempo indeterminato;

b) le trasformazioni a tempo indeterminato da originari contratti a termine;

c) i rapporti di apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015);

d) i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Fatte salve le ipotesi di trasformazione da tempo determinato a indeterminato, i soggetti beneficiari dell’incentivo assunti non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 6 mesi con lo stesso datore di lavoro.

A pena di decadenza, sarà possibile usufruire dei benefici per le assunzioni effettuate tra il 1/1/2020 ed il 31/12/2020, entro il termine del 28/2/2022. Anche nell’ipotesi di sospensione nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità l’incentivo deve essere fruito, entro il termine perentorio del 28/2/2022. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022.

E’ possibile fruire dell’incentivo anche in presenza di sospensione dell’attività, purché i lavoratori neoassunti abbiano una mansione diversa dai dipendenti interessati dalla sospensione o siano adibiti in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione. Si ritiene che la Cassa Integrazione Covid-19 (artt. 19-22 D.L. 18/2020 e s.m.i.), in quanto derogatoria rispetto alle tipizzazioni del D.Lgs. n. 148/2015 e non collegata a situazioni di crisi o riorganizzazione aziendale, sia compatibile con l’incentivo.

Tramite il portale delle agevolazioni (ex Diresco) è possibile presentare una domanda preliminare di ammissione fornendo i dati richiesti. In caso di non accoglimento provvisorio, l’istanza sarà sottoposta ad ulteriori controlli. In caso di accoglimento, il datore di lavoro, entro 10 giorni di calendario, deve comunicare, a pena di decadenza, l’avvenuta assunzione chiedendo la conferma della prenotazione dell’incentivo. In caso di decadenza, sarà possibile presentare un’altra domanda.

Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, approfondimento 03/11/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/11/04/incentivo-lavoro-fruizione-compatibile-cig-covid

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