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Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo: ritorna la revoca con costi

La legge di conversione del decreto Agosto (legge n. 126/2020) ha abrogato la possibilità per i datori di lavoro di revocare il recesso per giustificato motivo oggettivo intimato in violazione del divieto legale di licenziamento stabilito fino al prossimo 31 gennaio 2021, come da proroga prevista dal decreto Ristori. La revoca non prevedeva nessun costo e nessun onere. Di conseguenza, era una norma estremamente conveniente per il datore di lavoro, considerando soltanto il puro aspetto economico, ma non ha destato, stando a quanto risulta, un particolare successo tra le aziende.

Nella legge n. 126/2020 che ha convertito, con modificazioni, il decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), spicca la soppressione del comma 4 dell’art. 14 in tema di revoca dei licenziamenti intimati in violazione del divieto previsto fino al  31 gennaio 2021, come da proroga prevista dall'art. 12 del decreto Ristori (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).

Ma di cosa si tratta?

La norma, introdotta con il decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e, poi, successivamente modificata con il decreto Agosto affermava che il datore di lavoro il quale, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza (quindi vi erano ricompresi anche quelli con un organico inferiore alle quindici unità), nell’anno 2020, abbia proceduto al recesso per giustificato motivo oggettivo poteva, derogando alle previsioni contenute nel comma 10 dell’art 18 della legge n. 300/1970, procedere alla revoca del licenziamento (senza alcun limite temporale) e porre il lavoratore in integrazione salariale COVID-19, a partire dal giorno in cui il provvedimento aveva avuto efficacia. Il tutto, senza alcun onere o sanzioni.

La disposizione, succintamente riassunta, “copriva” i recessi datoriali effettuati anche prima dell’inizio “formale” della pandemia, fissato al 23 febbraio e ciò, da un punto di vista prettamente operativo, aveva creato qualche dubbio tra gli addetti, atteso che la data di inizio della piena copertura delle sospensioni e delle riduzioni di orario correlate agli ammortizzatori sociali del coronavirus è quella appena indicata.

Essa aveva una natura protettiva nei confronti del lavoratore e tendeva, essenzialmente, a recuperare quei rapporti che, in caso di giudizio, sarebbero stati, quasi certamente, ricostituiti dal giudice in quanto nulli per violazione di legge.

Rispetto ai precedenti testi che prendevano in considerazione tutti i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a partire dal 23 febbraio 2020 (e, quindi, in qualche modo, legati alla pandemia), nel decreto Agosto si parlava anche dei recessi antecedenti. Di conseguenza, la disposizione offriva la propria protezione a tutti i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo nell’anno in corso.

La tutela era “ ad ampio spettro” e riguardava anche il caso in cui il ricorso era stato, già, incardinato, ma non deciso, presso il giudice competente: la revoca, che non comportava alcuna spesa in termini di retribuzioni e di contribuzioni, aveva, come unica condizione, quella di presentare la richiesta di integrazione salariale COVID-19 dalla data di licenziamento (la questione da risolvere che poteva, tuttavia, riguardare un numero ristretto di casi era, ad esempio, quella di un recesso antecedente il 23 febbraio, atteso che gli ammortizzatori sociali COVID-19 partivano da quella data).

La norma, sostanzialmente “a costo zero” per i datori di lavoro, senza alcuna distinzione né sotto l’aspetto dimensionale, né di settore di attività, aveva destato alcune perplessità che possono così riassumersi:

a) Nessun costo e nessun onere per questi ultimi che potevano ben recedere dal recesso illegittimo (ma, è bene sottolinearlo, si poteva parlare di illegittimità in contrasto con le disposizioni di legge, soltanto per i licenziamenti adottati dal 17 febbraio, data in cui il D.L. n. 18 aveva previsto il primo “blocco” fino al 17 maggio) in qualunque momento, fino a quello in cui, in caso di ricorso in giudizio, non era stata emessa la sentenza di merito : ciò stava a significare norma estremamente conveniente per il datore di lavoro, se si considera soltanto il puro aspetto economico. Ricordo che la previsione contenuta nel comma 10 dell’art. 18 della legge n. 300/1970 stabilisce che la revoca del licenziamento, purchè effettuata entro i quindici giorni successivi alla comunicazione del lavoratore riguardante l’impugnazione del recesso, comporta il ripristino del rapporto senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo antecedente, senza applicazione delle altre sanzioni previste dall’art. 18;

b) Il potere di revoca, senza costi, in ogni momento, poteva indurre il datore ad atteggiamenti opportunistici riducendo l’alea del licenziamento, soprattutto in quelle ipotesi in cui il recesso era, chiaramente, in contrasto con le norme che avevano previsto lo “stop”;

c) La revoca del licenziamento non destava particolari interessi in quanto significava, soltanto, spostare in avanti il problema, aumentando, il potenziale conflitto con il dipendente, cosa facile da riscontrarsi, soprattutto nelle piccole realtà aziendali ove il confronto tra datore di lavoro e lavoratore è diretto e giornaliero.

La norma relativa alla revoca dei licenziamenti ed al successivo inserimento in integrazione salariale non ha destato, stando a quanto risulta, un particolare successo tra i datori di lavoro: in ogni caso c’è da sottolineare come, per i principi generali del nostro ordinamento, gli effetti conseguenti ad una norma inserita in un Decreto Legge ma non convertita, sono fatti salvi purchè gli stessi, originati dalla norma abrogata, si siano realizzati entro il 13 ottobre 2020 (l’entrata in vigore della legge n. 126 è del giorno successivo).

Ciò significa che entro tale giorno il datore di lavoro deve aver non solo revocato il licenziamento ma proceduto alla richiesta di ammortizzatore sociale COVID-19, seguendo le procedure amministrative indicate dall’INPS con le proprie note. Tra queste spicca la circolare n. 84/2020 esplicativa del D.L. n. 34 con la quale, al punto 6, si affermava (il periodo decorreva dal 23 febbraio e non dall’inizio dell’anno come avvenuto per effetto del D.L. n. 104) che, stante il richiamo del Legislatore, i datori di lavoro potevano presentare istanza riferita al limite complessivo delle settimane previste, sia per la CIGO, che per l’assegno FIS, che le la Cassa in deroga che, infine, per la CISOA in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, secondo la causale “COVID-19”, nel rispetto dei termini di presentazione delle istanze.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/10/28/licenziamenti-giustificato-motivo-oggettivo-ritorna-revoca-costi

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