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Decontribuzione Sud-Covid-19: le istruzioni operative dall’INPS

L’INPS, con la circolare n. 122/2020, ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate, la Decontribuzione Sud, consistente in un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dai datori di lavoro privati. Tale agevolazione spetta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre2020, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, previa autorizzazione della Commissione europea.

Al fine di contenere le gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali in seguito all’epidemia da COVID-19, la legge 126 del 13 ottobre 2020 ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, nelle regioni che nel 2018 presentavano e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. L'esonero è concesso previa autorizzazione della Commissione europea.

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e dei datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico. La prestazione lavorativa si deve svolgere in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia. Per sede di lavoro, infatti, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa, abbia in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle regioni ammesse, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”. Il periodo di fruizione dello sgravio può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’INPS provvederà a registrare la misura, dopo la concessione, nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

INPS, circolare 22/10/2020, n. 122

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2020/10/23/decontribuzione-sud-covid-19-istruzioni-operative-inps

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