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Coronavirus: al via i congressi delle attività medico-scientifiche

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale la legge di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare la legge proroga al 15 ottobre 2020 le misure restrittive tra cui: l’obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta inoltre confermata la sospensione dei congressi, ad eccezione per quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020 la legge 25 settembre 2020, n. 124 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Di fatto vengono prorogate al 15 ottobre 2020 le misure restrittive previste all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Resta confermata la sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale ad eccezione per quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM).

Restano tra le altre confermate, le seguenti limitazioni:

- l’obbligo di utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso, così come all’aperto in tutte quelle circostanze in cui non può essere garantita la distanza di un metro tra le persone. Restano esclusi i bambini sotto i 6 anni e i disabili;

- l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l’abitazione e la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva;

- applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;

- divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus.

Legge 25/09/2020, n. 124 (Gazzetta Ufficiale 28/09/2020, n. 240)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/09/29/coronavirus-via-congressi-attivita-medico-scientifiche

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