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News area Lavoro

Lavoratori con disabilità da lavoro: necessari progetti personalizzati per il reinserimento

La circolare dell’INAIL n. 34 del 2020 fornisce chiarimenti interpretativi in merito all’art.3 del regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Tale regolamento individua, quali soggetti destinatari degli interventi di reinserimento e di integrazione lavorativa, tutti i lavoratori con disabilità da lavoro tutelati dall’INAIL che, a seguito delle menomazioni conseguenti all’evento lesivo di origine lavorativa o del relativo aggravamento e delle connesse limitazioni funzionali, necessitano di progetti personalizzati mirati a consentire o ad agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa.

La finalità perseguita dalle disposizioni sovranazionali e nazionali in materia di disabilità è quella di garantire la piena ed effettiva partecipazione dei disabili alla società su base di eguaglianza con gli altri, così come sancito dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Affinché ricorra l’obbligo di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità e, quindi, ricorrano i presupposti per l’intervento dell’INAIL, è sufficiente che la disabilità, pur non limitando la possibilità di continuare a prestare l’attività lavorativa nella mansione specifica, renda tuttavia più faticosa e difficoltosa la suddetta prestazione lavorativa, con conseguente alterazione della condizione di parità rispetto agli altri lavoratori e connesso rischio di discriminazione. Pertanto, pur non sussistendo le condizioni che giustificano un giudizio di idoneità parziale temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente, sono, tuttavia, ravvisabili i presupposti dell’obbligo di adozione di accomodamenti ragionevoli da parte del datore di lavoro, che legittimano la proposta di quest’ultimo all’Istituto di attivazione di un progetto personalizzato.

Si rinviene esplicita conferma nell’articolo 3, del Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro laddove è specificato che gli interventi sono mirati non solo a consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa altrimenti non possibile ma anche semplicemente ad agevolarla.

La mancanza del giudizio richiesto al Servizio di prevenzione della Asl non può costituire elemento ostativo all’individuazione degli interventi necessari al reinserimento lavorativo della persona con disabilità da lavoro. Nel caso in cui, invece, il predetto giudizio sia stato espresso dal medico competente o dal Servizio di prevenzione della Asl in termini di idoneità senza prescrizioni o limitazioni, occorre tener presente che tale giudizio si traduce nell’accertamento della possibilità di continuare a svolgere la specifica attività lavorativa senza però elidere la sussistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali che potrebbero rendere disagevole la prosecuzione di detta attività.

L’accertamento del presupposto è di competenza dell’INAIL che accerta l’esistenza della menomazione e delle conseguenti limitazioni funzionali potenzialmente idonee a creare ostacoli allo svolgimento dell’attività lavorativa.

L’INAIL può avviare l’elaborazione di un progetto o valutare il progetto proposto dal datore di lavoro di abbattimento/superamento di barriere architettoniche per un lavoratore che, pur dichiarato idoneo alla mansione specifica, abbia difficoltà di accesso alla postazione di lavoro, a causa delle menomazioni conseguenti all’evento lavorativo. Le stesse considerazioni valgono per l’adattamento della postazione di lavoro. Infine, l’attivazione di un progetto personalizzato può avvenire anche nei confronti di un lavoratore idoneo alla mansione specifica, ma che abbia necessità, a causa delle conseguenze menomative dell’evento lavorativo subito, di una personalizzazione dei dispostivi di protezione individuale. E’ opportuno prevedere misure appropriate e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione dell’handicap, per esempio sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento.

INAIL, circolare 11/09/2020, n. 34

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/09/14/lavoratori-disabilita-lavoro-necessari-progetti-personalizzati-reinserimento

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