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News area Lavoro

Covid-19: riapertura scuole, sostegno alle Pelagie e alla genitorialità

Con il decreto legge n. 111 del 2020, entrano in vigore alcune nuove disposizioni utili a fronteggiare l’emergenza indifferibile legata alla pandemia da Covid-19. Si tratta del finanziamento destinato alla riapertura in sicurezza delle scuole, di alcune misure a sostegno dei soggetti che lavorano a Linosa e Lampedusa e del congedo straordinario indennizzato spettante ai genitori di figli minori di 14 anni posti in quarantena..

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 111 dell’8 settembre 2020, con cui il Governo introduce disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e noleggio di strutture temporanee.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonchè dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data.

Un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. In questo caso al lavoratore è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa e la relativa contribuzione figurativa.

Presidente della Repubblica, decreto legge 08/09/2020, n. 111

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2020/09/09/covid-19-riapertura-scuole-sostegno-pelagie-genitorialita

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