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Detrazione Irpef: indicazioni per i nuovi importi erogati da luglio

L’INPS, nella circolare n. 96 del 2020, interviene in merito all’attuazione delle nuove misure di riduzione della pressione fiscale, a decorrere dal 1° luglio 2020, a beneficio dei titolari di redditi da lavoro dipendente e di taluni redditi ad essi assimilati, tra i quali sono incluse numerose prestazioni erogate direttamente dall’INPS in qualità di sostituto di imposta. Gli interventi sono costituiti da un trattamento integrativo e da un’ulteriore detrazione fiscale, aggiuntiva a quella prevista dall’articolo 13 del TUIR, correlati a determinati limiti reddituali.

Con la circolare n. 96 del 21 agosto 2020, l’INPS illustra in dettaglio le nuove misure relative al bonus Irpef, in vigore dallo scorso mese di luglio, e gli adempimenti dell’INPS in qualità di sostituto d’imposta.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente ed assimilati, il cui importo complessivo non è superiore a 28.000 euro annui e aventi un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti, è riconosciuto un trattamento integrativo pari a 600 euro per il secondo semestre dell’anno 2020 e a 1.200 euro annui a decorrere dall’anno 2021.

Il trattamento integrativo, che come il credito di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, non concorre alla formazione del reddito, deve essere riconosciuto, in via automatica, da parte dei sostituti di imposta, a partire dalle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 ed è rapportato al periodo di lavoro.

Per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, il riconoscimento di una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, nella seguente misura:

- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo annuo e` superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

- 480 euro per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro se il reddito complessivo annuo e` superiore a 35.000 euro, ma non a 40.000 euro.

Rimangono escluse tutte le prestazioni a sostegno del reddito e di inclusione sociale assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR:

- TFR Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge n. 297/1982;

- TFR esattoriali di cui alla legge n. 377/1958;

Pagamento anticipato dell’indennità di NASpI erogata in unica soluzione al fine di incentivare l’avvio di un’attività di lavoro autonomo dell’assicurato, in quanto perde la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale per assumere la natura di contributo finanziario per lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Fino al mese di giugno 2020, l’INPS determina attraverso l’applicativo denominato “BDL 66/2014”, con i criteri e le modalità attualmente in vigore, il credito previsto dall’articolo 13, comma 1-bis), del TUIR.

Dal mese di luglio 2020, per tutte le prestazioni interessate, l’Istituto determinerà l’importo del trattamento integrativo pari a 100 euro tenendo conto del reddito complessivo previsionale per l’intero periodo d’imposta, del relativo periodo di lavoro, nonché della nuova disposizione di cui all’articolo 128 del decreto-legge n. 34/2020.

In sede di conguaglio di fine anno, il sostituto d’imposta è tenuto alla verifica della spettanza del diritto ai singoli benefici fiscali e, qualora non spettanti in tutto o in parte, provvede a recuperare le somme corrisposte per l’ulteriore detrazione.

INPS, circolare 21/08/2020, n. 96

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/08/22/detrazione-irpef-indicazioni-importi-erogati-luglio

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