Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Cassa integrazione e assegno ordinario: chiarimenti sul termini di decadenza

Con il messaggio n. 3007 del 2020, l’INPS, dopo aver tracciato i termini generali della disciplina degli ammortizzatori sociali straordinari in vigore per via dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si sofferma sui termini di decadenza fissati dal legislatore per la presentazione delle istanze. In caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione.

L’INPS, nel messaggio n. 3007 del 2020, illustra gli aspetti relativi all’operatività della decadenza per l’invio delle istanze di cassa integrazione e assegno ordinario, nei casi di mancato rispetto dei termini stabiliti per le richieste di pagamento diretto da liquidarsi a cura dell’Istituto.

In caso di domanda di pagamento diretto della cassa integrazione in deroga con richiesta di anticipo del 40%, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere la domanda di concessione del trattamento entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione dell’anticipazione. In particolare, sono previsti i seguenti termini di decadenza:

- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, qualora tale termine sia successivo al 17 luglio e il provvedimento di concessione sia adottato entro la fine del periodo di integrazione salariale; pertanto, in caso di periodo di integrazione salariale che interessa più mensilità, il termine entro cui inviare i modelli “SR41” è fissato entro la fine del mese successivo a quello in cui si conclude l’intero periodo autorizzato;

- entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione, qualora quest’ultimo sia posteriore alla fine del periodo di integrazione salariale;

- entro il 17 luglio, qualora la data individuata sia antecedente a quella del 17 luglio.

Tutte le istanze di trattamenti di CIGO, CIGD e ASO con pagamento diretto a carico dell’Istituto, contenenti o meno la richiesta di anticipo del 40%, rispetto alle quali la trasmissione del modello “SR 41” semplificato è intervenuta in violazione dei termini stabiliti dalla disciplina di riferimento, non potranno essere accolte. I datori di lavoro dovranno, quindi, farsi carico della mancata prestazione e saranno altresì chiamati a sostenere il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi.

INPS, messaggio 31/07/2020, 3007

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/08/01/cassa-integrazione-assegno-ordinario-chiarimenti-termini-decadenza

altre news

News area Lavoro

Caregivers: nuove tutele per genitori e prestatori di assistenza

Leggi di piu
News area Lavoro

Decontribuzione Sud e donne: quanto risparmia effettivamente il datore di lavoro?

Leggi di piu
News area Impresa

Sistema europeo di certificazione della cybersicurezza: aggiornate le linee guida nazionali

Leggi di piu
News area Lavoro

Somministrazione di lavoro a termine: regole di utilizzo fino al 2025

Leggi di piu
News area Impresa

Controllo di gestione: intelligenza artificiale sempre più strategica per le imprese

Leggi di piu
News area Impresa

UNGDCEC, Virgillito: il commercialista tra continuità e risoluzione della crisi d’impresa

Leggi di piu
News area Lavoro

Riduzione contributiva contratti di solidarietà: domande dal 30 novembre al 10 dicembre 2025

Leggi di piu
News area Lavoro

Ricongiunzione: nuove procedure telematiche per le Casse professionali

Leggi di piu
News area Impresa

Approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023

Leggi di piu

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble