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Congedo COVID 19: calcolo dell’imponibile contributivo per TFS/TFR

Nel messaggio n. 2968 del 2020 l’INPS chiarisce le modalità di calcolo dell’imponibile contributivo ai fini delle prestazioni di TFS/TFR del congedo COVID 19’ per i lavoratori dipendenti del settore pubblico. Per tale congedo è stata riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici. L’indennità è corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche e costituisce reddito da lavoro dipendente.

Con il messaggio 2968 del 27 luglio 2020 l’INPS fornisce chiarimenti in merito al congedo COVID 19, previsto dall’articolo 23 del Cura Italia anche ai favore dei lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Per tale congedo è stata riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la copertura della contribuzione figurativa ai fini pensionistici.

L’INPS fa presente che tale indennità, corrisposta dalle Amministrazioni pubbliche, costituisce reddito da lavoro dipendente ed è, pertanto, imponibile ai fini del trattamento pensionistico, nonché ai fini della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita). Il riconoscimento della contribuzione figurativa riguarda invece la quota parte della retribuzione non erogata al lavoratore nel mese di riferimento.

L’Istituto chiarisce poi che i periodi a retribuzione ‘piena’, cioè per i primi 30 giorni entro i primi sei anni di età del bambino, con l’esclusione dello straordinario e di tutti gli emolumenti legati alla presenza, e i periodi a retribuzione al 30% (dal 2° al 6° mese di congedo entro i primi sei anni di età del bambino), con l’esclusione dello straordinario, degli emolumenti legati alla presenza e della quota di tredicesima mensilità, sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.

I periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione ‘virtuale’ intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio.

L’INPS precisa inoltre che l’imponibile determinato dalla retribuzione ‘virtuale’ intera e il relativo contributo dovranno essere dichiarati nell’elemento E0 del mese nel quale il lavoratore usufruisce dell’indennità in oggetto, per la quale deve essere trasmesso anche l’elemento V1 Causale 7 CMU 8, relativamente alla comunicazione della Retribuzione Virtuale ai fini Pensionistici e conseguente imponibile e contributo ad essa commisurato ai fini della Gestione Credito e, ove previsto, ENPDEP, secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020.

INPS, messaggio 27/07/2020, n. 2968

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2020/07/28/congedo-covid-19-calcolo-imponibile-contributivo-tfs-tfr

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