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Terziario - Attività collaterali, rinnovato il CCNL

Per i dipendenti del terziario - attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, il 30 giugno 2020 Confimpreseitalia con Fesica Confsal e Confsal hanno rinnovato il CCNL del comparto. Le principali novità riguardano la classificazione del personale, i nuovi minimi tabellari, l’indennità di funzione, la reperibilità. Inserite inoltre disposizioni specifiche per quanto riguarda i piani di assistenza sanitaria, il welfare aziendale e la previdenza integrativa. L'accordo decorre dal 1° luglio 2020 e scadrà il 30 giugno 2023.

In data 30 giugno 2020 Confimpreseitalia con Fesica Confsal e Confsal hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa.

L'accordo decorre dal 1° luglio 2020 e scadrà il 30 giugno 2023.

L'accordo distingue, all'interno della categoria dei quadri, i Quadri A e i Quadri B, fornendo le relative declaratorie e modifica alcune esemplificazioni dei profili professionali.

Dal 1° luglio 2020 sono rideterminati gli importi della paga base nazionale conglobata.

Gli aumenti non di merito precedentemente corrisposti possono essere assorbiti in tutto o in parte dagli aumenti dei minimi tabellari, a meno che l'assorbibilità non sia stata espressamente esclusa all'atto della concessione.

Dal 1° luglio 2020 l'indennità di funzione per i Quadri A è stabilita in € 250,00, quella per i Quadri B resta invariata in € 180,00.

Le Parti stabiliscono che l'istituto vada disciplinato da accordo aziendale, che dovrà comunque prevedere una indennità forfettaria non inferiore a € 12,00.

A decorrere dal 30 giugno 2020 tutti i lavoratori, compresi gli assunti a termine, in part time, gli apprendisti ed i collaboratori, sono iscritti alla Mutua MBA (Fondo prestazioni sanitarie Pre.San. Ebil).

La contribuzione obbligatoria mensile è pari a € 11,50 a carico azienda per ogni lavoratore in forza e ad € 1,00 a carico lavoratore, per 12 mensilità.

La quota di iscrizione dovuta dall'azienda è stabilita dai piani sanitari.

Contribuzione e quota sono sostitutivi di un equivalente aumento salariale e l'azienda che ne ometta il versamento deve corrispondere un E.d.r. pari ad € 40,00 per tutte le mensilità.

Resta fermo il risarcimento per il mancato rimborso delle prestazioni godute, la responsabilità per la perdita delle prestazioni e il rimborso dell'eventuale maggior danno subito.

Le aziende aderenti all'Ebil da almeno 4 mesi ed in regola con i versamenti possono stipulare convenzioni con provider esterni per l'erogazione di strumenti di welfare aziendale.

Le Parti intendono aderire ad un Fondo di previdenza complementare, in cui far confluire il TFR maturando.

La contribuzione a carico azienda non potrà superare l'1% degli elementi retributivi utili ai fini de lTFR.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/contrattazione-collettiva/quotidiano/2020/07/24/terziario-attivita-collaterali-rinnovato-ccnl

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