Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Cassa integrazione e assegno ordinario: termini di decadenza e revisione delle istanze

Nel messaggio n. 2901 del 2020, l’INPS affronta la questione del termine decadenziale per la presentazione delle domande di CIG ordinaria, agricoli e in deroga e di assegno ordinario. L’Istituto, dopo aver effettuato una riflessione sulla normativa vigente in materia, fornisce precisazioni per la corretta determinazione del termine di decadenza, anche con riferimento ai periodi plurimensili. Le aziende, una volta ricevuta notizia di reiezione, possono richiedere la revisione della domanda o presentarne una nuova per un diverso periodo.

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2901 del 21 luglio 2020 riguardo i termini decadenziali di trasmissione delle domande riferite ai trattamenti di integrazione salariale per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 Il regime decadenziale riguarda i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO), cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) e cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD).

Le domande finalizzate alla richiesta di interventi devono essere inviate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine decadenziale non deve intendersi in termini assoluti, ma operante solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente.

Nel caso di domanda presentata con riferimento ad un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

Rilevata la decadenza dell’istanza riferita ai trattamenti di CIGO, ASO, CISOA e CIGD, la domanda sarà respinta e le aziende potranno presentare una domanda con un differente periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In alternativa, i datori di lavoro, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale, potranno chiedere la revisione del provvedimento di reiezione, chiedendo l’accoglimento parziale dell’istanza già inviata, limitatamente ai periodi per i quali non risulti operante il regime decadenziale.

INPS, messaggio 21/07/2020, n. 2901

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/07/22/cassa-integrazione-assegno-ordinario-termini-decadenza-revisione-istanze

altre news

News area Lavoro

Artigiani, commercianti e autonomi iscritti alla Gestione separata: istruzioni per la compilazione del Quadro RR

Leggi di più
News area Lavoro

Bonus per la rinuncia a quota 103: gli effetti sull’importo della pensione

Leggi di più
News area Lavoro

Dimissioni per fatti concludenti: l'INPS chiarisce il diritto alla NASpI

Leggi di più
News area Lavoro

Decreto Aiuti quarter: l’analisi dei Consulenti del Lavoro

Leggi di più
News area Impresa

Adeguati assetti organizzativi: perché sono importanti nella gestione d’impresa

Leggi di più
News area Lavoro

Pescatori autonomi: contribuzione aggiornata per il 2022

Leggi di più
News area Impresa

Società cooperative: al via le nuove sanzioni

Leggi di più
News area Impresa

L’industria Ue al test della crisi. Unicredit, Mustier firma l’ultimo bilancio

Leggi di più
News area Lavoro

Comunicazioni obbligatorie nella CO.CO.CO sportiva: quali sono gli adempimenti e le sanzioni per ASD e SSD

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble