Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Ex dipendenti Fondo integrativo INPS: confermate le modalità di tassazione

Nel messaggio n. 2164 del 2020, l’INPS specifica che, nonostante le diffide ricevute dagli ex dipendenti titolari di prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata, le erogazioni proseguiranno in conformità alle direttive dettate al riguardo dall’Agenzia delle Entrate.

L’INPS, nel messaggio n. 2164 del 25 maggio 2020, interviene riguardo le diffide ricevute da parte di ex dipendenti titolari di prestazioni erogate dal Fondo integrativo dell’Ente, soppresso con decorrenza 1° ottobre 1999, ai sensi dell’articolo 64, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, aventi ad oggetto la richiesta di applicazione della tassazione agevolata prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Al riguardo l’Istituto precisa, in via preliminare, che tutti i prelievi fiscali sulle prestazioni erogate da questo Istituto sono effettuati dallo stesso in qualità di sostituto d’imposta, in piena conformità alle modalità puntualmente stabilite dall’Agenzia delle Entrate, istituzionalmente preposta a presiedere il rapporto tributario sottostante.

Ciò premesso, per quanto concerne nello specifico le prestazioni di cui all’oggetto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25 del 2006 e con la risposta a specifico interpello prot. n. 954-318/2011, ha chiarito che alle stesse non si applica l’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 11, comma 6, del D.lgs n. 252/2005.

La suddetta Agenzia ha, infatti, precisato che dette prestazioni soggiacciono esclusivamente alla normativa pro tempore vigente (art. 13, comma 8, del D.lgs 21 aprile 1993, n. 124) con imponibilità ai fini IRPEF nella misura dell’87,50%.

In conclusione, in riscontro a tutte le istanze pervenute e che continueranno eventualmente a pervenire, l’INPS informa che, quale sostituto d’imposta, proseguirà ad applicare le modalità sopra descritte, fermi restando eventuali futuri mutamenti di interpretazione da parte della competente Amministrazione finanziaria o di innovazione della normativa fiscale.

INPS, messaggio 25/05/2020, n. 2164

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pubblico-impiego/quotidiano/2020/05/26/ex-dipendenti-fondo-integrativo-inps-confermate-modalita-tassazione

altre news

News area Impresa

Servizio a tutele graduali: entro il 30 giugno la domanda di accesso per i clienti domestici vulnerabili

Leggi di più
News area Impresa

Composizione negoziata nella riforma fiscale: rientra la transazione con i creditori qualificati

Leggi di più
News area Lavoro

Indennità sostitutiva del preavviso: quando è dovuta e come si calcola

Leggi di più
News area Lavoro

Stabilimenti balneari: linee guida per le misure di sicurezza antiCovid-19

Leggi di più
News area Impresa

Presunzione di innocenza: la Corte Costituzionale conferma la confisca con reato prescritto

Leggi di più
News area Lavoro

Fondi pensione: la COVIP aggiorna le linee guida su governance e adempimenti

Leggi di più
News area Impresa

Credito agevolato: stabilite le commissioni in favore delle banche

Leggi di più
News area Lavoro

Assegno unico: come non perderlo quando il figlio diventa maggiorenne

Leggi di più
News area Lavoro

Smart working con accesso prioritario: a chi spetta e quali sono le sanzioni per mancata attivazione

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble