Vai al contenuto Premi il tasto INVIO
Personalizza preferenze
PHPSESSID Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 mese
È un cookie nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della sessione.
privacy_consent Usato da: www.studiomarchetti.it Durata: 1 anno 1 mese 4 giorni
È un cookie tecnico utilizzato per memorizzare le preferenze sulla gestione dei cookie.
News area Lavoro

Covid-19: responsabilità penale dell’imprenditore per inosservanza delle norme

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con l'approfondimento del 7 maggio 2020 analizza la normativa in materia di tutela della salute sui luoghi di lavoro in occasione della emergenza da pandemia Covid-19, sottolineando che le misure delineate sono da ricomprendere tra le misure antinfortunistiche che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo di predisporre in virtù della generale disposizione di cui all’articolo 2087 del codice civile. Poiché la legge attribuisce all’imprenditore il ruolo di garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro, la mancata adozione di strumenti e misure idonei a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto, la condotta del datore di lavoro che omette di adottare le misure sanitarie sopra richiamate è sanzionata penalmente, perché lo stesso è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia che presiedono la sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori e atipiche misure, tecnicamente possibili, igieniche, sanitarie e antinfortunistiche.

Le misure da adottare per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 da mere raccomandazioni sono divenute vere e proprie norme precettive, la cui inosservanza può senza dubbio avere rilievi di natura penale. Secondo la norma del codice civile, contenuta nell’articolo 2087, “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Non c’è dubbio che questa rappresenti uno dei pilastri su cui si regge l’impalcatura della responsabilità penale del datore di lavoro che, pur in assenza di un fatto lesivo, non abbia attuato i protocolli di protezione.

L’approfondimento della Fondazione Studi Consulenti del lavoro analizza tutta la normativa che attribuisce all’imprenditore il ruolo di garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro. La mancata adozione di strumenti e di misure idonee a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro integra le fattispecie di reato contenute nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È, pertanto, penalmente sanzionata la condotta del datore di lavoro che ometta di adottare le misure sanitarie richiamate, perché egli è tenuto, in forza delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia, che

presiedono la materia della sicurezza sul lavoro, a predisporre le migliori e anche atipiche misure, tecnicamente possibili, igieniche, sanitarie e antinfortunistiche.

La mancata adozione delle misure sanitarie all’interno dell’impresa determina, inoltre, profili di responsabilità penale anche in riferimento alla posizione di tutti quei soggetti che vengano in contatto con le persone e l’ambiente in cui è svolta l’attività professionale, ad esempio i clienti e i fornitori. Ciò in base al principio secondo cui le norme antinfortunistiche sono dettate non soltanto per la tutela dei lavoratori nell’esercizio della loro attività, ma anche a tutela dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa. Tuttavia, è necessario che sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale, il quale ricorre se il fatto sia ricollegabile all’inosservanza delle norme.

Nel caso in cui risultasse provato che il lavoratore o il terzo abbia contratto il virus nell’ambiente di lavoro e fosse riscontrata la mancata adozione da parte del titolare delle misure imposte dalla normativa sopra citata, questi risponderà del reato di lesioni personali gravi o gravissime e, comunque aggravate dall’averle

commesse con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o, nel caso di decesso, di omicidio per colpa grave.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, approfondimento 07/05/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sicurezza-del-lavoro/quotidiano/2020/05/08/covid-19-responsabilita-penale-imprenditore-inosservanza-norme

altre news

News area Lavoro

Bonus 150 euro a novembre: tutto quello che c’è da sapere

Leggi di più
News area Lavoro

Cassa integrazione e nuova attività lavorativa: casi di cumulabilità totale e parziale

Leggi di più
News area Impresa

Confprofessioni e lentepubblica.it: firmata una convenzione per agevolare l’innovazione della PA e delle PMI

Leggi di più
News area Lavoro

Lotta al caporalato: aumentano i controlli

Leggi di più
News area Lavoro

Lavoratori impatriati e soggetti forfetari: confermata l’incompatibilità, senza alcun margine

Leggi di più
News area Lavoro

Cassa integrazione: quando scattano i costi per le aziende

Leggi di più
News area Impresa

Enti Locali: 470 comuni in stato di crisi

Leggi di più
News area Lavoro

Fondi pensione: confluenza delle adesioni non esplicite in percorsi life cycle

Leggi di più
News area Impresa

Direttiva Copyright: l’analisi di Assonime sull’interpretazione della Corte di Giustizia UE

Leggi di più

È necessario aggiornare il browser

Il tuo browser non è supportato, esegui l'aggiornamento.
Di seguito i link ai browser supportati

Se persistono delle difficoltà, contatta l'Amministratore di questo sito.
digital agency greenbubble